Disposizioni Generali

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia Urbana La polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti la cui efficacia si estende a tutto il territorio comunale.

Essa attende alla tutela dell’integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l’attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2

Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia Urbana Il compito di fare osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è eseguito dalla polizia Municipale.

Gli appartenenti al Corpo, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere ed ovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o strumenti che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le prescritte garanzie, sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzioni, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l’esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Articolo 3

Disposizioni di carattere generale per licenze e concessioni previste dal presente regolamento Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune, concedente, da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
d) con facoltà all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e compenso;
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

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