Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022

Valutato che: come evidenziato dai prodotti del Centro funzionale Arpa Piemonte e dalle comunicazioni intercorse con il Settore Protezione civile della Regione Piemonte – sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi; la situazione è aggravata dalla pesante siccità che ha colpito il Piemonte tanto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, anche per il Piemonte, la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2022; l’innesco e propagazione di incendi comporterebbe un ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte;

 

all’articolo 10:

comma 7

“Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:

  • a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
  • b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall’ articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  • c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9

 “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 , e dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all’articolo 13 :

1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. 2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000. 3.

Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);


DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018. La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.

 

Leggi la delibera completa dd_2195_del_19.07.2022

DD a18-2532-2022 Chiusura massima pericolosità

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