Decoro dei centri abitati

Articolo 38

Manutenzione degli edifici

Proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l’esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
Essi hanno, altresì, l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall’Autorità comunale.
È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne.
Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e norme di attuazione del PRGI. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con bombolette spray, colori, vernici o altri materiali, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici, nonché qualsiasi altro arredo urbano esposto a pubblica fede.
Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore. Qualora si ravvisino più gravi estremi si procederà ai sensi della legge penale.

Articolo 39

Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme dei regolamenti sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di quello edilizio e del Codice della Strada, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all’autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all’arte ed alla storicità dei luoghi.
Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l’apposizione di iscrizioni ed insegne.
Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l’apposizione sia fatta entro l’ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l’affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Articolo 40

Ornamento esterno ai fabbricati; Tende su facciate di edifici
Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
Nell’innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare di procurare stillicidio sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
È vietato utilizzare i balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali simili.
Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio e’ fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
La possibilità’ di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall’assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall’ufficio comunale competente.
In occasione della richiesta dell’autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.
Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e’ vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma ovvero essa è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 41

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone della città il divieto di sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli nelle ore diurne o per l’intera giornata.

Articolo 42

Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili
È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino dal mese di novembre a febbraio e dalle 7 alle 9 nei restanti mesi.
È rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi, comunque, in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Articolo 43

Rifiuti

È vietato depositare o porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici che andranno unicamente inserirti, in idonei sacchi chiusi, negli appositi cassonetti destinati alla raccolta e non nei cestini porta rifiuti.
In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti.

 

Articolo 44

Viali e giardini pubblici Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell’acqua e rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appog- giarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi; f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;

h) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l’uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche della città.

Articolo 45

Vasche e fontane

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
È vietato valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti. È vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Articolo 46

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private. È altresì vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità. È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, di svolgere attività dedita all’accattonaggio e a quant’altro sia finalizzato a turbare la corretta vita delle persone con condotte che non tengano conto della libertà e della quiete altrui.

Articolo 47

Terreni confinanti col suolo pubblico
I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.
La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
È comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti. Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio o in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

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