Ufficio Stato Civile


 

I servizi svolti dall’Ufficio di Stato Civile:

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Dichiarazioni di nascita

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e può essere resa entro 10 giorni da uno dei genitori, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, è richiesta la presenza congiunta di entrambi al fine di effettuare il riconoscimento contestuale.

Denunce di morte

La denuncia di morte deve essere resa entro 24 ore da uno dei congiunti del defunto, da un loro delegato, da una persona convivente con il defunto o, in mancanza, da persona informata del decesso. Per prassi, il personale dell’Impresa di Onoranze Funebri incaricata dalla famiglia si occupa di rendere la denuncia di decesso all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove si è verificato l’evento.

 

Cremazioni

La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa con dichiarazione autografa o con iscrizione ad un’associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati; in mancanza di disposizione testamentaria, la volontà può essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L’istanza per la cremazione deve essere presentata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. I documenti da allegare all’istanza, in genere, sono reperiti dall’impresa funebre incaricata dalla famiglia.

Affidamento e dispersione ceneri

Dopo la cremazione, l’urna contenente le ceneri può essere affidata ad un famigliare o ad altra persona individuata in vita dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, la volontà del defunto può essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L’affidatario si impegna a conservare l’urna cineraria in luogo idoneo, al fine di evitare rischi di profanazione. L’autorizzazione all’affidamento delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di decesso.

 

Le ceneri possono essere disperse in natura, sempre nel rispetto della volontà del defunto espressa con disposizione testamentaria o veicolata mediante dichiarazione del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo così come previsto per la cremazione.

La dispersione può avvenire in apposita area all’interno del cimitero comunale denominata “roseto della rimembranza” oppure in mare, nei laghi, nei fiumi. La dispersione è altresì consentita in terreni ubicati al di fuori dei centri abitati, a distanza di almeno 300 metri da abitazioni, previo consenso scritto del proprietario del terreno. Non è consentita la dispersione all’interno di centri abitati.

L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso. La relativa pratica è curata, in genere, dall’impresa di onoranze funebri scelta dalla famiglia.

 

Cittadinanze

La cittadinanza è una situazione giuridica soggettiva che comporta l’appartenenza allo Stato e la titolarità di diritti e doveri. L’attuale legge 5.2.92, n. 91 ha introdotto numerose fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana, mentre altre novità normative si profilano all’orizzonte.

Ad oggi i casi più frequenti di acquisto della cittadinanza italiana si verificano per “naturalizzazione” (residenza legale in Italia da almeno 10 anni per i cittadini extra-comunitari o di almeno 4 anni per i cittadini comunitari) o per matrimonio (chi contrae matrimonio con cittadina o cittadino italiano, purché sia legalmente residente in Italia da almeno due anni, ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).

In entrambi i casi l’istanza deve essere presentata alla Prefettura competente per territorio. Il procedimento si conclude con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica (naturalizzazione) o del Prefetto (matrimonio). L’Ufficio di Stato Civile, a conclusione dell’iter amministrativo, riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana prestato dall’interessato e trascrive il decreto di conferimento della cittadinanza.

Pubblicazioni di matrimonio

Il matrimonio, religioso o civile o celebrato secondo altri culti ammessi dallo Stato italiano, deve essere preceduto dalle cosiddette “pubblicazioni”. Con il termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza degli sposi o di uno degli sposi.

Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio acquisisce la documentazione necessaria e concorda con gli interessati un appuntamento per redigere l’atto di pubblicazione, che dovrà rimanere affisso all’Albo Pretorio on line del Comune di residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni consecutivi. A partire dal quarto giorno successivo all’affissione, verrà rilasciato un “certificato di eseguite pubblicazioni”.

 

Matrimoni civili

Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazione. Ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile il matrimonio può essere celebrato esclusivamente nella Casa Comunale. Nel Comune di Acqui Terme le sedi per la celebrazione dei matrimoni, individuate da apposita delibera della Giunta Comunale, sono la sala maggiore di Palazzo Robellini, la sala Consiglio e la sala Giunta.

La cerimonia può avvenire sia in giorni feriali sia in giorni festivi, anche al di fuori dei normali orari di ufficio. Le tariffe sono differenziate a seconda della sala, del giorno e dell’orario di celebrazione scelti dagli sposi.

 

Riconoscimento di filiazione successivo alla dichiarazione di nascita

Chi intende riconoscere un figlio riconosciuto al momento della nascita soltanto dall’altro genitore può rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza o del Comune dove è registrato l’atto di nascita.

L’Ufficiale di Stato Civile acquisisce la documentazione necessaria e concorda con l’interessato un appuntamento per la stesura dell’atto di riconoscimento.

Se il riconosciuto ha meno di 14 anni, è indispensabile l’assenso dell’altro genitore che ha già riconosciuto il figlio al momento della nascita; se invece il riconosciuto ha più di 14 anni, dovrà prestare il proprio assenso ancorché minorenne.

Riconoscimento di figlio nascituro

I genitori non coniugati tra loro possono riconoscere un figlio dopo il concepimento, ma prima della nascita. Per effettuare il pre-riconoscimento di un figlio nascituro i genitori devono presentarsi muniti di un documento d’identità e di un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, con l’indicazione del tempo di gestazione.

L’Ufficio di Stato Civile, d’intesa con gli interessati, fisserà un appuntamento per rendere la dichiarazione di riconoscimento del nascituro.

Decreti di cambiamento di cognome e nome

Chiunque voglia cambiare il proprio nome o cognome o aggiungere altro nome o cognome al proprio, oppure cambiare il cognome in quanto ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale, può inoltrare motivata domanda alla Prefettura competente per territorio. La Prefettura, se ritiene validi i motivi addotti, emette un decreto di cambiamento delle generalità. L’Ufficio di Stato Civile provvede alla trascrizione del decreto prefettizio e alle relative variazioni sugli atti di stato civile e d’anagrafe.

Regolarizzazione di nomi composti da più elementi

Chi ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, utilizzati nel corso degli anni in modo non omogeneo nei documenti (ad es., difformità tra codice fiscale, carta d’identità, patente di guida ecc.), può richiedere all’Ufficio di stato civile del Comune di nascita l’esatta indicazione con cui gli elementi del nome devono essere riportati.

Rilascio certificati, estratti per riassunto, copie integrali degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte)

I certificati di stato civile sono i seguenti: copia integrale dell’atto di nascita, matrimonio o morte / estratto dell’atto di nascita / estratto dell’atto di matrimonio / estratto dell’atto di morte / certificato di nascita / certificato di matrimonio / certificato di morte.

Qualora contengano dati non soggetti a variazione (es. certificato di morte) i certificati di stato civile hanno una validità illimitata; in caso contrario, la validità è di sei mesi.

La richiesta di rilascio può essere inoltrata solo se l’evento (nascita, matrimonio o decesso) si è verificato nel Comune di Acqui Terme o se è stato trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Acqui Terme (Acqui sino al 1956).

La copia integrale di un atto dello stato civile può essere richiesta solo dal diretto interessato o, se questi è minorenne, da chi esercita la potestà genitoriale. Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dall’interessato, dovrà comprovare il proprio interesse personale e concreto ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

 

Separazioni e divorzi dinanzi all’ufficiale di stato civile

A decorrere dall’11/12/2014 la legge consente ai coniugi di concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all’Ufficiale di stato civile, anziché in tribunale. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.

La procedura può essere attivata soltanto in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, figli anche di una sola delle due parti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. La competenza dell’Ufficiale di Stato Civile è pertanto esclusa quando i coniugi devono regolamentare l’uso della casa coniugale, l’eventuale assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economica.

 

Esumazioni Salme

Settore: Servizi al cittadino

Si avverte che a partire dal 15 novembre, in osservanza dei turni di rotazione previsti dagli artt. 82 e 85 del D.P.R. n. 285/1990, saranno eseguite le ESUMAZIONI delle salme inumate nel campo anno 1990.

Si invitano pertanto i parenti dei defunti a presentarsi presso il Custode del Cimitero urbano per concordare la sistemazione dei resti mortali in cellette, loculi o nell’ossario comune.

Si informa altresì che presso la Camera mortuaria del Cimitero di Acqui Terme sono ancora giacenti resti ossei appartenenti a persone inumate nel campo anno 1989. Tali resti saranno collocati nell’ossario comune se gli aventi interesse non presenteranno, entro il 30 novembre, domanda per deporli in cellette o loculi.

Disposizioni anticipate di trattamento (cosiddetto “testamento biologico”)

Ogni persona maggiorenne residente nel Comune, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può depositare le proprie D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento) presso l’Ufficio di stato civile.

Le D.A.T. servono ad esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, ad esprimere il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o a scelte terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari.

L’interessato può designare una persona di sua fiducia (“fiduciario”), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora si trovasse un domani in condizioni di incapacità di intendere e di volere. Il fiduciario deve essere maggiorenne e deve dichiarare espressamente, in forma scritta, di accettare la nomina.

Il contenuto delle D.A.T. è lasciato alla libera volontà del disponente. Ad oggi non esistono formule ministeriali né modulistica standard fissata dal legislatore. In rete sono comunque disponibili fac simili, predisposti da associazioni senza scopo di lucro, che possono formire un ausilio per la compilazione delle proprie volontà. La disposizione dovrà perlomeno indicare:

– i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza) del disponente e dell’eventuale fiduciario;

– l’indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le D.A.T. (ad es., in caso di malattia invalidante e irreversibile ecc.);

– il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, scelte terapeutiche;

– data, firma del disponente e firma del fiduciario per accettazione.

Per espressa disposizione di legge, l’ufficiale di stato civile non può partecipare alla redazione delle disposizioni né fornire informazioni di natura medico-sanitaria estranee alle sue competenze. Il funzionario addetto al ricevimento dovrà limitarsi a verificare l’identità del dichiarante e la sua residenza.

Le D.A.T. devono essere consegnate all’Ufficio di Stato Civile (Palazzo Levi, piano terreno), previo appuntamento da prenotarsi telefonicamente al n. 0144770256 o tramite mail all’indirizzo statocivile@comuneacqui.com

All’appuntamento concordato il disponente dovrà presentarsi munito di documento d’identità in corso di validità e di tessera sanitaria, accompagnato dall’eventuale fiduciario.

L’Ufficio di Stato Civile rilascia ricevuta dell’avvenuta consegna, con l’indicazione dei dati anagrafici, data, firma e timbro dell’ufficio. L’Ufficio annota le D.A.T. in apposito registro cartaceo e informatico e ne assicura la conservazione in busta chiusa, numerata e sigillata.

Le D.A.T. sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile (tel. 0144/770256).

Assessore


Dott.ssa Soumya Sellam

Sede: Palazzo Levi piano Terra, piazza Levi 12 - Acqui Terme

Dirigente: Dott.ssa Paola Cimmino

Orario di apertura al pubblico

GiornoOrari
Lunedìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Martedìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Mercoledìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Giovedìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Venerdìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
SabatoMattino: Chiuso - Pomeriggio: Chiuso
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