A chi è rivolto
La richiesta di zona non metanizzata è rivolta ai proprietari di immobili che non sono collegati alla rete di metano e che necessitano di combustibile per il riscaldamento, come il gasolio o il GPL. Per ottenere agevolazioni fiscali sull'acquisto di questi combustibili, i cittadini devono dichiarare di risiedere in un'area non metanizzata, presentando la richiesta al fornitore tramite una dichiarazione sostitutiva e altri documenti richiesti dal comune di residenza.
Descrizione
Una zona non metanizzata è un'area, spesso situata fuori dal centro abitato o in zone montane e impervie, non raggiunta dalla rete di gasdotti che distribuisce il metano per il riscaldamento. Queste zone sono tipicamente servite da combustibili alternativi come il GPL o il gasolio, per i quali i residenti possono usufruire di agevolazioni fiscali, come la riduzione delle accise. Per accedere a questi benefici è necessario dimostrare che la propria abitazione si trova in una zona identificata come non metanizzata dal Comune di residenza.
Come fare
1. La richiesta va inoltrata attraverso i Servizi Online sul sito istituzionale del Comune oppure trasmessa compilando l’apposito modulo e trasmessa al Protocollo del Comune agli indirizzi
2. La domanda deve essere presentata dal beneficiario che ha diritto alla riduzione del prezzo del gasolio.
3. Il termine in cui viene esperita la pratica è di giorni 30 (salvo giustificati impedimenti); tale periodo decorre dalla data di presentazione e conseguente protocollo.
Cosa serve
Riferimenti toponomastici e catastali dell'abitazione
Cosa si ottiene
- Sconto sull'acquisto di GPL e gasolio: l'agevolazione principale è uno sconto sul costo del GPL e del gasolio utilizzati per il riscaldamento.
- Riduzione delle accise: l'applicazione delle agevolazioni fiscali porta a una sostanziale riduzione delle accise sul combustibile, abbassando il prezzo finale.
- IVA agevolata: In alcune zone, si può beneficiare anche di un'aliquota IVA ridotta (come il 10% invece del 22%).
Tempi e scadenze
Il termine in cui viene esperita la pratica è di giorni 30 (salvo giustificati impedimenti); tale periodo decorre dalla data di presentazione e conseguente protocollo
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
- Legge 23/12/1998, n.448 e sue successive modifiche ed integrazioni
- Legge 28/12/2001, n.448
- DPR 30 Settembre 1999 n.361;
- Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 Gennaio 2001;
- Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 3 Aprile 2002;
- Legge 23 Dicembre 2009 n.191 ;
Riferimenti Normativi Locali
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2022
Condizioni di servizio
Nessuna condizione particolare
Documenti e Allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 29/09/2025