Descrizione
Con messaggio 11 agosto 2025, n. 2460, l’INPS, recependo il Decreto 10 luglio 2025 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Ripartizione delle risorse relative al cd. “bonus psicologico” per le annualità 2024 e 2025, nonché introduzione dei correttivi volti all’efficiente utilizzo del contributo”, ha comunicato la riapertura dei termini per presentare domanda di accesso al beneficio in favore dei cittadini che vivono condizioni di depressione, stress, ansia e fragilità psicologica a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.
Il contributo consentirà la fruizione di sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa. L’elenco è consultabile dai beneficiari tramite la piattaforma INPS.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta in favore della persona in possesso di ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro.
Le domande dovranno essere presentate a decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 attraverso le seguenti modalità:
- portale web dell’INPS (inps.it), autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi) ed utilizzando il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Contributo sessioni psicoterapia” > selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”;
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redigerà le graduatorie ed individuerà i beneficiari sulla base delle risorse messe a disposizione.
L’assegnazione del beneficio, nel rispetto delle risorse a disposizione, avverrà in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso.
In seguito ad accoglimento della domanda, l’INPS comunicherà un codice univoco del valore attribuito che il beneficiario riferirà al professionista. I destinatari che non avranno effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda decadranno dal beneficio.
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Ultimo aggiornamento
25/08/2025 14:14