Riferimenti normativi: art1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell’articolo 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241, come introdotto dalla legge 11.2.2005, n. 15.
L’annullamento d’ufficio è un provvedimento amministrativo di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia, con effetto retroattivo, di un provvedimento inficiato dalla presenza “originaria” di uno o più vizi di legittimità. Oggetto dell’annullamento d’ufficio è dunque un provvedimento che, pur constando di tutti gli elementi essenziali per la sua giuridica esistenza, presenta uno dei tradizionali vizi di legittimità delineati dall’articolo 26 del Testo Unico 26.6.1924, 1054 sul Consiglio di Stato.
Nel corso del procedimento, ai sensi dell’art. 10 L. 7 agosto 1990 n. 241 l’interessato può:
In tal caso è possibile esperire, alternativamente:
Nei casi in cui il procedimento sia iniziato ad istanza di parte (domanda) e sussista l’obbligo di pronunciarsi, ad esclusione dei casi di silenzio qualificato ( silenzio assenso ex art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241) e dei concorsi pubblici, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento ai sensi dell’ art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, l’interessato può rivolgersi, ai sensi dell’ art. 28 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98) entro il termine perentorio di 20 giorni, al soggetto cui è attribuito “il potere sostitutivo in caso di inerzia” affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento o corrisponda all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Nel caso in cui anche il Responsabile del potere sostitutivo non provveda a emanare il provvedimento oppure non liquidi l’indennizzo, l’interessato può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i., oppure, ricorrendone i presupposti, dell’art. 118 dello stesso codice.
Ai sensi del comma 6-ter dell’ art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.