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Descrizione

Le informazioni ambientali sono previste all’art. 40 del D. Lgs 33/13 ma le disposizioni legislazione specifiche in tale materia sono le seguenti:
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,
Legge 16 marzo 2001, n. 108 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998"
Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”


Le Amministrazioni, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente.

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Pagina aggiornata il 03/01/2025 15:32

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