PRESO ATTO che il Comune di Acqui Terme è inserito nella zona climatica E e che ciò comporta
un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere nel periodo
compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ogni anno, successivamente ridotto a 13 ore per effetto
del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;
VISTO l’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze,
il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione
degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
EVIDENZIATO che nei prossimi giorni si prevedono temperature al di sotto della media
stagionale;
RITENUTO pertanto necessario dare indicazioni relativamente alla proroga dell’accensione degli
impianti di riscaldamento come previsto all’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013;
ORDINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. che sia prorogata l’accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento sino al 30/04/2026,
per un massimo nr. 4 ore giornaliere, da ripartirsi in nr. 2 al mattino e nr. 2 alla sera;
La presente ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero
dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) c) d) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione;