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Obbligo di aggiornamento professionale per i titolari di pubblici esercizi

Scadenza termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento professionale sancito dall'art. 16 bis. della L.R. 38/2006 e s.m.i. ai titolari di esercizio in attività
Data:
Venerdì, 17 Gennaio 2025

Descrizione

Si ricorda che il 28 febbraio 2025 scadrà il termine per assolvere all'obbligo formativo di aggiornamento professionale sancito dall'art. 16 bis. della L.R. 38/2006 e s.m.i. ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune, in qualità di autorità competente al controllo, dovrà verificare il rispetto di tale obbligo. Pertanto, è obbligatorio che copia dell'attestato di frequenza al corso di formazione obbligatoria per il triennio 2022-2025 pervenga all'Ufficio Commercio entro il 1° marzo 2025.

Si segnala che la mancata partecipazione al corso di aggiornamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis e dall'art. 21, comma 2 della L.R. 38/2006.


A cura di

Ufficio Commercio
Indirizzo: Palazzo Robellini, Piazza Levi 6, Piano Terra

Telefono:
0144 770254 - 0144 770214
Email:
commercio@comune.acquiterme.al.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

17/01/2025 12:35




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