Descrizione
Si ricorda che il 28 febbraio 2025 scadrà il termine per assolvere all'obbligo formativo di aggiornamento professionale sancito dall'art. 16 bis. della L.R. 38/2006 e s.m.i. ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
Il Comune, in qualità di autorità competente al controllo, dovrà verificare il rispetto di tale obbligo. Pertanto, è obbligatorio che copia dell'attestato di frequenza al corso di formazione obbligatoria per il triennio 2022-2025 pervenga all'Ufficio Commercio entro il 1° marzo 2025.
Si segnala che la mancata partecipazione al corso di aggiornamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis e dall'art. 21, comma 2 della L.R. 38/2006.
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Ultimo aggiornamento
17/01/2025 12:35