Ufficio Elettorale
Il Servizio elettorale comunale provvede alla tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali del Comune.
Rilascia ai cittadini elettori le tessere elettorali per l’esercizio del diritto al voto e assicura l’aggiornamento degli Albi di Presidente, Scrutatori e Giudici Popolari.
Provvede alla gestione del procedimento amministrativo relativo a tutte le consultazioni elettorali.
CALENDARIO DELLE APERTURE STRAORDINARIE – ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
Per il rilascio delle tessere elettorali il Servizio Elettorale del Comune di Acqui Terme effettuerà il seguente orario di apertura:
- Venerdì 23 settembre 2022 : 08.00 / 18.00
- Sabato 24 settembre 2022 : 08.00 / 18.00
- Domenica 25 settembre 2022 : 00 / 23.00
Recapito telefonico di riferimento: 0144/770251
Indirizzo di posta elettronica: elettorale@comuneacqui.com
Modulistica / Procedure
Albo Presidenti di Seggio
Descrizione
Per poter svolgere le funzioni di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti al relativo albo. Ogni anno, entro il mese di ottobre, è possibile presentare apposita domanda di inclusione all’albo dei Presidenti di Seggio.
Documentazione necessaria:
- Domanda in carta semplice da presentare entro il 31/10 di ogni anno;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- I modelli di domanda sono disponibili all’ufficio elettorale o qui di seguito nella sezione modulistica
- modulo di iscrizione all’albo Presidenti di seggio
Modalità di accesso
– All’Ufficio Elettorale personalmente
– Per posta elettronica certificata: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
Chi si può iscrivere
- chi è iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
- chi è in possesso del titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado
- chi è residente nel Comune
- chi non si trova nelle condizioni di cui all’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e cioè:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
Trattandosi di aggiornamento, coloro che risultano già iscritti all’albo di Presidente di seggio del Comune non devono produrre alcuna istanza.
Durata del procedimento
Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, a coloro che dopo l’istruttoria di rito non siano stati inclusi nell’albo, si notifica per iscritto la decisione e le motivazioni. L’elenco di coloro i quali ne abbiano i requisiti di legge, viene trasmesso alla Corte d’Appello di Torino che aggiornerà l’albo e ne determinerà le nomine in occasione di consultazioni elettorali.
Albo Scrutatori
Descrizione
Per poter svolgere le funzioni di scrutatore di seggio elettorale è necessario essere iscritti al relativo albo.
Ogni anno, entro il mese di novembre, preannunciato da avviso pubblico, è possibile presentare apposita domanda di inclusione all’albo degli Scrutatori di seggio.
Documentazione necessaria
- Domanda in carta semplice da presentare entro il 30/11 di ogni anno;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- I modelli di domanda sono disponibili all’ufficio elettorale o qui di seguito nella sezione modulistica
Modulistica
Chi si può iscrivere
- chi è iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
- chi è in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado
- chi non si trova nelle condizioni di cui all’art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e all’art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1975, n. 361, e cioè:
- coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Durata del procedimento
Trattandosi di aggiornamento, coloro che risultano già iscritti all’albo degli Scrutatori di seggio del Comune non devono produrre alcuna istanza.
La Commissione Elettorale Comunale, tra il 25° e il 30° giorno antecedente le consultazioni elettorali provvederà a nominare un numero sufficiente di elettori iscritti all’albo per l’esercizio delle funzioni di scrutatore di seggio elettorale.
- Modulo dichiarazione disponibilità incarico scrutatore – Elezioni Amministrative e Referendum 2022
Albo dei Giudici Popolari
I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d’Assise e delle Corti d’Assise d’Appello per una precisa prescrizione della nostra Costituzione che, all’art. 102, terzo comma, recita così: “la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia”. Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione. Pertanto ogni due anni, negli anni dispari, l’Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere d’ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell’anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l’Ufficio elettorale ha terminato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso. Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra quanti iscritti negli Albi i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione.
Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l’incarico se non per gravissimi motivi.
Modalità
L’Ufficio Elettorale del Comune provvede all’aggiornamento dell’Albo tenendo conto anche delle istanze di iscrizione pervenute.Il cittadino residente a Casale Monferrato, non ricompreso nell’Albo, può richiedere l’iscrizione con apposita istanza da presentare dal 1° Aprile al 31 Luglio degli anni dispari. La domanda deve essere presentata all’Ufficio elettorale del Comune. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione.
Requisiti
Albo dei Giudici Popolari per la Corte d’assise:
- residenza anagrafica nel Comune cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, buona condotta morale, età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65, aver assolto alla scuola dell’obbligo.
Albo dei Giudici Popolari per la Corte d’assise d’Appello:
- residenza anagrafica nel Comune, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, buona condotta morale, età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65, diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare:
- i Magistrati ed i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio
- i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.Normativa di riferimento Legge 10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.
- Sezione modulistica : modulo di iscrizione all’albo dei Giudici Popolari
Aggiornamenti, iscrizioni e cancellazioni dalle liste elettorali
Descrizione
L’ufficio elettorale provvede ad aggiornare le liste elettorali mediante revisioni periodiche.
Qualsiasi variazione del cittadino elettore (morte, emigrazione, immigrazione, raggiungimento maggiore età, riacquisto o perdita del diritto elettorale o altre cause) viene registrata e aggiornata di conseguenza sulle liste elettorali
Modalità
Detta attività viene eseguita d’ufficio, nei modi e nei tempi disciplinati dalla normativa vigente
Liste elettorali – richiesta rilascio copie
Tessera elettorale
Descrizione
Istituita con legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale è strettamente personale e ha carattere permanente. Essa costituisce titolo per l’esercizio del diritto di voto e, a tal fine, deve essere esibita al momento del voto al Presidente di seggio unitamente a un documento di identificazione.
La tessera è valida per 18 consultazioni.
Modalità di aggiornamento
L’Ufficio elettorale provvede, in caso di variazione dei dati contenuti nella tessera stessa, all’aggiornamento automatico mediante l’invio, tramite posta, di un tagliando adesivo contenente i dati aggiornati che l’elettore deve applicare negli appositi spazi della tessera stessa.
Modalità di rilascio di duplicato
In caso di deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento dello spazio l’elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale presentando domanda all’Ufficio elettorale su modulo prestampato disponibile presso l’ufficio stesso.
Consultazione liste elettorali e rilascio copie
L’ufficio Elettorale rilascia copia delle liste elettorali esclusivamente per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso.
Modalità
I moduli di richiesta di copia delle liste elettorali sono disponibili presso il Servizio Elettorale ed altresì scaricabili in calce alla presente scheda.
Chi può presentare la domanda
Esclusivamente i soggetti che operano per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso.
La consultazione è consentita per le stesse motivazioni ai soggetti sopraindicati, inoltre nei periodi dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre di ogni anno le liste elettorali sono consultabili dagli elettori.
Documenti da presentare
Carta di identità o passaporto o patente di giuda in corso di validità della persona che sottoscrive la richiesta e che si assume la responsabilità del trattamento dei dati.
E’ altresì richiesta l’esibizione di Carta di identità o passaporto o patente di giuda in corso di validità della persona che ritira materialmente copia delle liste.
Modalità e tempi di risposta
La consultazione delle liste elettorali è immediatamente consentita, fatto salvo che, per particolari esigenze d’ufficio (ad esempio, aggiornamento delle liste a seguito di revisione), si renda necessario differirla. Il rilascio di copia delle liste è previsto esclusivamente su supporto magnetico, a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 9 agosto 2012.
Tale rilascio avviene entro un massimo in 15 giorni, resta esclusa la produzione di copie cartacee e non è previsto l’invio in posta elettronica, stante la corposità del documento.
Riferimenti normativi
Artt 30 e 51, D.P.R. 20 Marzo 1967, N. 223 “T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni ed integrazioni.
In evidenza
In occasione di ogni consultazione il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 6 marzo 2014, ha precisato che le liste elettorali possono, senza il preventivo consenso da parte degli interessati, essere utilizzate da partiti politici, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati a decorrere dal sessantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali fino al sessantesimo giorno successivo al termine delle stesse. Successivamente a tali termini è obbligatorio, anche in caso di sola conservazione dei dati presenti nelle liste elettorali da parte dei soggetti succitati, rendere ai diretti interessati l’informativa prevista dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 entro i successivi sessanta giorni e successivamente, qualora non sia stata effettuata l’informativa entro detto termine, i dati non possono conservati e devono essere distrutti.
Sede: Palazzo Levi piano terra, piazza Levi 12 - Acqui Terme
Dirigente: Dott.ssa Paola Cimmino
Contatti:
Orario di apertura al pubblico
Giorno | Orari |
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Lunedì | da 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso |
Martedì | da 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso |
Mercoledì | da 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso |
Giovedì | da 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso |
Venerdì | da 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso |
Sabato | Mattino: Chiuso - Pomeriggio: Chiuso |