Nettezza dei centri abitati

Articolo 27

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo, segare, spaccare legna e accendere il fuoco. Nell’atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l’indirizzo dell’amministratore

Articolo

28 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Articolo 29

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi
È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.
Alle persone di cui sopra o ad altri è vietato accendere fuochi allo scopo di recuperare rame o altri metalli. Il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere accuratamente rimosso, onde evitare che seccando al suolo oltre ad emanare odori sgradevoli attiri animali.

Articolo 30

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

È proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio e non è consentito immettere le immondizie nelle caditoie e nei chiusini delle strade. I cartoni e gli imballaggi, privati delle parti in plastica e/o polistirolo, debitamente legati e piegati vanno posti a lato dei contenitori dei rifiuti solidi urbani nei giorni e nelle ore stabilite da apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 31

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale o nuoccia al decoro dell’edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Articolo 32

Scarico di rottami e di detriti
È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati ed indicati con apposito cartello apposto dall’Amministrazione Comunale.
L’operazione deve essere fatta in modo che nulla di quanto si scarica resti sulla strada.

Articolo 33

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione su suolo pubblico. Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere opportunamente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell’aria. È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall’interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell’Autorità Amministrativa. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Articolo 34

Sgombero della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 35

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l’inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell’attività inquisita. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas. Nelle vie dell’abitato l’arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l’arresto eccedente i 120″, che non sia giustificato da validi motivi. Deve avvenire altresì con motore spento l’arresto dei veicoli fermi ai passaggi a livello. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di arresto ai semafori ed in incroci ove il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti.

Articolo 36

Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di vetture, carri e simili. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito. In caso di prolungata sosta su suolo pubblico di veicoli, qualora questi diventino indecorosi nonché ricettacoli di rifiuti vari, ne potrà essere disposta la rimozione onde consentire il lavaggio del suolo e l’eventuale disinfezione. Le spese sostenute saranno addebitate al proprietario del mezzo.

Articolo 37

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico il getto o l’apposizione sui veicoli di opuscoli, foglietti od altri oggetti che possano, comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico, salvo autorizzazione per iscritto dell’Autorità Amministrativa, che, di volta in volta, ne prescrive le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza, del traffico e di nettezza urbana.

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