SCHEMA DI AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, DEL D. LGS 175/2016
L’amministrazione comunale di Acqui Terme sta valutando l’ingresso nel capitale sociale di EGEA (Ente Gestione Energia e Ambiente) spa. Quest’ultima, nata nel 1956 come società per la distribuzione del Gas nella città di Alba si è evoluta nel tempo, affrontando le sfide e le opportunità della liberalizzazione dei mercati energetici, perseguendo, fino a diventare una multi-utility operante in diversi settori strategici:
- produzione e gestione energia elettrica e termica
- teleriscaldamento
- illuminazione pubblica
- fonti rinnovabili ed efficientamento energetico
- distributore carburante
- vendita energia elettrica e gas
- distribuzione gas
- ciclo idrico integrato e lavori;
a società Egea Spa, nata nel 1956 come società per la distribuzione del Gas nella città di Alba si è evoluta nel
EGEA spa vede già oggi al suo interno. accanto ai soci privati (soggetti imprenditoriali tra i più rappresentativi del Nord-Ovest d’Italia e non solo), numerose amministrazioni Locali.
EGEA spa ha manifestato la volontà di sviluppare un ampio progetto di valorizzazione del territorio acquese anche mediante sinergie con le società già ivi operanti, in particolare con AMAG spa, già partecipata dal
L’amministrazione comunale di Acqui Terme, in un’ottica di trasparenza e condivisione delle scelte strategiche ed in ossequio a quanto previsto dalla’rt. 5, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 175/2016 , intende consentire a tutti i portatori di interesse di esprimere le proprie valutazioni in ordine all’operazione societaria ipotizzata.
I relativi contributi possono essere trasmessi entro il 28/02/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.acquiterme.al.it indicando nell’oggetto “CONSULTAZIONE PUBBLICA EGEA SPA”
Si allega di schema di deliberazione da proporre all’esame ed approvazione del Consiglio Comunale.
ALLEGATO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Autorizzazione all’acquisto di una partecipazione nella società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 dispone all’articolo 8, comma 1 (recante “Acquisto di partecipazioni in società già costituite”) che «Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2»;
– ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «la deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con […] deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali […] L’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1»;
– il sopra richiamato art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante “Oneri di motivazione analitica”) dispone–rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 – che «1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
– ai sensi dell’art. 4, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 «1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».
CONSIDERATO CHE:
– la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”, con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro 52.333.855,00 è una società c.d. “mista” pubblico-privata partecipata, in forma minoritaria, da soci pubblici Enti locali;
– la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”ha quale oggetto sociale: «l’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l’acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti:
- nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l’accumulo e la distribuzione;
- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell’igiene urbana mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termoutilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all’igiene urbana ed all’arredo urbano;
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore;
- nel settore dell’energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l’illuminazione pubblica e l’illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto o indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico o industriale o di carburante.
La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l’attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.
La Società svolgerà la propria attività nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, in regime di separazione funzionale, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza ed adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi:
- garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- impedendo discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell’energia, ambiente e telecomunicazioni.
L’assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve
essere deliberata dall’assemblea ordinaria dei soci.
La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate: servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia»;
– la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”, attraverso società direttamente controllate, già eroga attualmente in favore del Comune di Acqui Terme i seguenti servizi:
– servizio di teleriscaldamento;
– servizio di distribuzione del gas;
– servizio di illuminazione pubblica;
– la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” riveste un notevole interesse pubblico per il Comune di Acqui Terme e, più in generale, per tutto il territorio di Alba – Bra – Langhe – Roero-Monferrato; a tal fine occorre tra l’altro rilevare che:
- l’attuale politica della società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” è indirizzata ad effettuare investimenti nel campo energetico, con effetti significativi sull’economia locale ed è attenta alle esigenze della comunità locale e al suo sostegno;
- la società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” ha formalizzato una serie di accordi con aziende locali che ne caratterizzano il ruolo strategico nell’economia del territorio e di supporto al suo vivace reticolo di aziende produttive;
- è interesse del Comune di Acqui Terme entrare a far parte della compagine azionaria della società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”- al pari di altri Comuni del territorio del di Alba – Bra – Langhe – Roero – Monferrato che ne sono già da tempo soci – e ciò anche tenendo conto che la struttura “duale” della governance per come disciplinata dal vigente statuto della società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.” prevede, all’art. 4.1, la possibilità per i soci pubblici Enti territoriali di concorrere nella designazione di due membri del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente e di concorrere in modo significativo e pregnante nella definizione degli indirizzi strategici e dei controlli nella gestione dei servizi affidati;
– il Comune di Acqui Terme non detiene partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe a quelle svolte dalla società EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. con specifico riferimento al settore del teleriscaldamento;
– tale operazione si inquadra in un ampio progetto di valorizzazione del territorio acquese, perseguito d spa anche mediante sinergie con le società già ivi operanti, in particolare con AMAG spa, già partecipata dal Comune di Acqui Terme;
– come si evince dagli ultimi bilanci di esercizio, la società EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. sta garantendo una distribuzione di utili in capo ai propri soci;
VISTO:
– lo statuto ed i bilanci degli esercizi del triennio 2017,2018 e 2019 della società EGEA – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A. e verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
DATO ATTO:
– che il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all’art. 5, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 mediante pubblicizzazione sul sito del Comune di Acqui Terme per un periodo di [•] giorni e che entro tale termine osservazioni sono pervenute le seguenti osservazioni;
VISTI:
– il parere favorevole espresso dal Responsabile [•]ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
– il parere favorevole espresso dal Responsabile [•]ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità contabile;
Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del dispositivo che segue
CON VOTI [•]espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di aderire alla società “EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.”, con sede legale in Alba, Via Vivaro n. 2, C.F. e P. IVA 01817090044, capitale sociale pari ad Euro52.333.855,00mediante l’acquisto di n. [•] azioni (pari al [•]% del capitale sociale) del valore nominale di Euro35,00e del controvalore unitario di Euro 127,63, a fronte del versamento di un prezzo complessivo di acquisto pari a Euro [•];
2) di dare atto che tutte le spese derivanti dal presente provvedimento, ivi comprese quelle notarili, saranno a carico del Comune di Acqui Terme;
3) di demandare al [•]del Comune di Acqui Terme l’adozione di tutti gli atti relativi e consequenziali necessari;
4) di trasmettere, ai sensi dell’art. 5, comma ,3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 la presente deliberazione alla Corte dei Conti – Sezione Controllo Regione Piemonte e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
5) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Acqui Terme ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.