Sanzioni

Articolo 88

Accertamento delle violazioni e sanzioni
Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed Agenti di polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria.
Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria e, per le violazioni al presente regolamento, è ammesso il pagamento in misura ridotta, all’atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell’Agente accertatore, limitatamente a quelle violazioni per le quali l’Amministrazione comunale ha ammesso tale forma di pagamento e ne ha fissata la misura.
L’oblazione in via breve non è ammessa quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. Le violazioni di cui all’art. 14, comma 4, sono raddoppiate.
Nell’allegato a) al presente regolamento sono elencati gli articoli ammessi all’oblazione via breve, con i relativi importi.

Articolo 89

Provvedimenti del Sindaco

Nel caso in cui non sia ammessa l’oblazione ovvero qualora si ravvisi una particolare gravità nel fatto, l’Agente accertatore deve presentare il Verbale corredato da un dettagliato rapporto al Sindaco, quale autorità amministrativa, nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Articolo 90

Rimessa in pristino ed esecuzioni d’ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi, l’esecuzione d’Ufficio a spese degli interessati.

Articolo 91

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli Agenti all’atto dell’accertamento dell’infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l’infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l’infrazione.
Nell’effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia Giudiziaria.
Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all’autorità competente.

Articolo 92

Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni
Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell’attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e, comunque, per un periodo massimo di giorni trenta.

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