Riduzione IMU introdotta con legge n. 178/2020, art. 1, comma 48.

La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per la sola annualità 2022, era stata innalzata al 62,5% (art. 1, comma 743, Legge 234/2021).

Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Le condizioni per usufruire della riduzione IMU, relativamente ad una e una sola unità immobiliare a uso abitativo:

  • essere titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, ossia pensione per la quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero: sono, pertanto, escluse le pensioni italiane, le pensioni autonome italiane e quelle estere (fonte INPS);
  • essere in possesso dell’immobile a titolo di proprietà o usufrutto;
  • risiedere in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia;
  • non locare o concedere in comodato l’immobile.

Rispetto al passato non si tratta di assimilazione all’abitazione principale ma di una riduzione dell’imposta da applicarsi ad un solo immobile ad uso abitativo.

Per attestare di possedere i suddetti requisiti, deve essere presentata la dichiarazione IMU: nella stessa occorrerà barrare la casella “riduzione” ed indicare, nello spazio dedicato alle annotazioni, che ricorrono i requisiti previsti dalla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48.

Condividi