RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 03/11/2022

ORDINANZA N. 51 DEL 28/10/2022

VISTO

l’art. 4 del D.P.R. nr. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO

che il Comune di Acqui Terme è inserito nella zona climatica E e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ogni anno;

VISTO

l’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

VISTI

il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede l’introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di attività degli impianti termici, al fine di addivenire all’abbattimento dei consumi di gas naturale;

il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

il DM nr. 383 del 06/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di un’ora la durata giornaliera di accensione rispetto a quelli previsti dal citato art. 4 del D.P.R. nr. 74 del 2013, portando, quindi, i limiti previsti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere per il periodo compreso tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

CONSIDERATO che

il conflitto russo-ucraino sta avendo effetti destabilizzanti anche sul sistema nazionale di approvvigionamento e distribuzione del gas naturale, determinando la necessità di adottare misure adeguate finalizzate all’aumento della disponibilità di gas e al contenimento dei consumi;

l’impianto normativo sopra riportato rende evidente che l’ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas naturale sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi attraverso la contrazione della relativa domanda e che, quindi, un’ulteriore limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla ratio delle norme sin qui citate;

EVIDENZIATO che,

 le temperature registrate e previste nella nostra Città sono al di sopra della media stagionale;

RITENUTO pertanto che le circostanze evidenziate integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013;

RICHIAMATA la propria ordinanza nr. 50 del 21/10/2022 con la quale è stato disposto il posticipo dell’accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento al 29/10/2022;

RITENUTO che, per le motivazioni sopra evidenziate – soprattutto in ordine alla particolare situazione climatica -, l’accensione degli impianti di riscaldamento possa essere ulteriormente posticipata;

RICHIAMATI, quindi,:

  • il Regolamento UE 2022/1369;
  • gli artt. 31 e 34 della Legge nr. 10/1991;
  • gli artt. 129 e 132 DPR nr. 380/2001;
  • il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
  • gli artt. 4 e 5 del DPR nr. 74 del 2013;
  • il DM nr. 383 del 06/10/2022;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

  1. la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l’accensione al 03/11/2022;

La presente ordinanza non si applica:

  1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  2. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  3. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  4. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

ORDINA ALTRESI’

ai componenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Acqui Terme;

INFORMA

  • che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n.

    104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge – ovvero sessanta giorni – decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile;

  • che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Acqui Terme, 28 ottobre 2022

IL SINDACO

Dott. Danilo Rapetti


Scarica il documento in formato PDF : ORDINANZA 51 2022

Condividi