Quiete pubblica

Articolo 48

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Non è consentita l’attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un’arte, mestiere o industria o esegue lavori con l’uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di disturbo o rumore superiore ai 40 db dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 20 alle ore 7.
Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
I servizi tecnici competenti, su reclamo degli interessati o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti del Sindaco, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l’orario di lavoro.
Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l’Autorità comunale può vietare l’esercizio dell’arte, dell’industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
Queste norme limitatrici valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l’uso di sostanze ritenute nocive.
Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
L’autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dell’Ufficio Tecnico Comunale e dell’A.S.L. ed e’ comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell’inquinamento acustico.
Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell’ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dall’Ufficio Tecnico Comunale o dall’A.S.L., il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Articolo 49

Impianto di macchinari

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una dettagliata documentazione di previsione di impatto acustico.
La domanda di licenza o utilizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma precedente del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di legge, deve contenere le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività e dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
Il permesso sarà revocato quando: a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento; b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso; c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell’impianto.
Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell’aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

Articolo 50

Sorgenti sonore interne agli edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici si distinguono in: – servizi a funzionamento discontinuo, quali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria; – servizi a funzionamento continuo, quali impianti di riscaldamento, condizionamento e aerazione.
La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i 35 dB per i servizi a funzionamento discontinuo e i 25 dB per quelli a funzionamento continuo.
Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili.
I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumori o vibrazioni che si avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7.30 e dopo le ore 21.00 dal 1° aprile al 30 settembre e prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Articolo 51

Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
L’Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
L’uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato sì da non recare molestia ai vicini.
È comunque vietato l’uso di strumenti musicali dalle 12 alle 15 e dalle 21 alle 9.
Non sono in ogni caso tollerati dalle ore 22.00 alle ore 06.00, rumori di livello tale da determinare, nell’interno delle abitazioni, sia a finestre aperte che chiuse, letture sugli apparecchi appositi di numerazione di intensità del rumore superiori a 3 dB rispetto ai “rumori di fondo” della zona.
Si intende per “rumori di fondo” la rumorosità dovuta alla normale attività del nucleo abitato ove avviene la misurazione con esclusione degli impianti o macchine da controllare (aspirapolvere, macchine da cucire, etc.)
La stessa tolleranza massima di 3 dB è stabilita anche rispetto al rumore di fondo notturno nelle ore del riposo, dalle 22.00 alle 06.00.

Articolo 52

Rumori nei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
Il livello di pressione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambito chiuso o aperto non deve superare il valore di 103 dB(A)L ¯¯ASmax e 95 dB(A) L¯¯Aeq.
I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.
Al gestore dei luoghi di cui sopra è fatto obbligo: – del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti; – di dotarsi di sistema di registrazione del livello di pressione sonora all’interno dei locali; – dotarsi di sistema di controllo automatico del livello pressione sonora all’interno dei locali.

Articolo 53

Uso di strumenti sonori

È vietato l’uso di sirene o di altri strumenti sonori.
Negli stabilimenti industriali l’uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell’orario di inizio e di cessazione del lavoro.
In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l’uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.
È autorizzata dal Comando di polizia Municipale la pubblicità fonica, soggetta al pagamento di specifica imposta da effettuarsi contestualmente presso la concessionaria, con le seguenti limitazioni: – gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da apposito decreto ministeriale.
(comunque non oltre 80 dB nel raggio massimo di tre metri); – è fatto divieto di trasmissione nelle vicinanze di ospedali o cliniche nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a tre metri; – i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso; – la pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30; nei centri abitati devono essere escluse le trasmissioni nelle cosiddette “ore di punta” e, pertanto, nei giorni feriali esse possono essere consentite tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le 16.30 e le 18.00. – nei giorni festivi possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti dall’autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco, nonché messaggi di candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale con previa autorizzazione.
È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste da apposita normativa.
Chi effettua la pubblicità fonica deve sempre avere al seguito l’autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell’imposta.

Articolo 54

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Articolo 55

Venditori e suonatori ambulanti

Tutte le persone di cui al presente articolo devono sospendere l’attività nel seguente orario: dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8.
I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.
Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.
Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla polizia Municipale.
Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Articolo 56

Spettacoli e trattenimenti: schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 22 e le ore 8.
Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
I concertini e/o trattenimenti musicali potranno effettuarsi solamente 2 volte alla settimana (a scelta del titolare dell’esercizio) fino alle ore 0,30 nei giorni feriali e fino alle ore 1,00 il venerdì, il sabato e i prefestivi.
I locali non ubicati in condomini di civile abitazione o in edifici turistico-ricettivi sono autorizzati ad effettuare i concertini e/o trattenimenti musicali sino alle ore 1,00 anche durante i giorni feriali.
Durante l’orario di apertura dei pubblici esercizi è consentito il funzionamento degli apparecchi sonori (TV, video, radio, mangianastri, filodiffusione, juke-box, ecc.) sino alle ore 0,30, alla condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate, dopo tale ora, fino alla chiusura solo come sottofondo, e comunque tali da non causare disturbi alla quiete pubblica.
L’Autorità competente, per motivate esigenze di interesse pubblico od in presenza di disturbo della quiete pubblica indotto dal pubblico esercizio o dai suoi avventori sia all’intero o al di fuori del medesimo o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti con ordinanza sindacale, ha facoltà di ridurre l’orario scelto dall’esercente per un periodo anche indeterminato (e comunque non inferiore ad un anno), fatta salva la fascia oraria di apertura obbligatoria.

Articolo 57

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito dalle 22.00 alle 06.00, fatta eccezione per l’annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi. Comunque nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono sommesso.

Articolo 58

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Sindaco ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all’esterno.
Qualora fossero gestiti all’aperto, il Sindaco, nel concedere l’autorizzazione, accerta che l’attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Articolo 59

Dispositivi acustici antifurto

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
La disposizione del comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 60

Carovane di nomadi

La sosta di carovane di nomadi non è consentita non essendovi aree opportunamente attrezzate, esclusi i casi di calamità. Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri e baracconi per le vie del centro della città.
Essi dovranno percorrere le strade periferiche.
Le soste potranno essere consentite, negli spazi che saranno di volta in volta predisposti e igienicamente attrezzati dall’Autorità Comunale, quando servano come abitazione a persone o facciano parte di parchi divertimento autorizzati.

Condividi