Norme di sicurezza negli centri abitati

Articolo 61

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili; impianti di g.p.l. per uso domestico. Criteri di sicurezza

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell’abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della minuta vendita, nonch?epositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell’Autorit?omunale.
Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucci?mme elastiche, plastiche e derivati.
Ai sensi della Circolare numero 78 in data 14/07/1967, div. II, Sez. I/Prev., prot. N. 24656/4106, del Ministero dell’Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, l’installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico ?ubordinata al rispetto dei seguenti criteri: a) installazione all’esterno del locale nel quale si trova l’apparecchio di utilizzazione; b) protezione della tubazione fissa metallica, nell’attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l’esterno e chiusa ermeticamente verso l’interno.
Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso.
La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore dovr?ssere realizzata con materiale resistente all’usura e all’azione chimica del g.p.l. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all’apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilit? di sfilamento del tubo stesso.

Articolo 62

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
Per i depositi e magazzini di minore entit? consentita l’attivazione anche nell’interno dell’abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

Articolo 63

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
Vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, cos?a impedire il gettito di incentivi infiammabili.
Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: a) le bombole di gas d’uso domestico dovranno essere installate all’esterno dei locali ove trovasi l’apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l’interno del locale ed aerate direttamente verso l’esterno; b) le tubazioni fisse in metallo, nell’attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l’esterno o chiusa ermeticamente verso l’interno; c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l’apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all’usura e all’azione del gas di produzione chimica.
Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia all’apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fuga di gas e possibilità?i sfilamento del tubo stesso; d) per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che ne interrompono il flusso.

Articolo 64

Uso di fiamma libera – Accensione falò

Assolutamente vietato: a) l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti; b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda; c) fornire di alcol, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.
Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all’accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
Dal 1° novembre al 30 aprile comunque vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati, ed entro i 100 metri da essi, l’accensione di fuochi o l’esecuzione di operazioni che possano creare possibilità di incendio.
Nei campi e nei boschi  è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore ai 100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali infiammabili o combustibili.
Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi previsti, devono essere adottate tutte le cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l’aiuto di quante altre persone siano necessarie.
Analogamente vietato dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all’autorità In caso di incendio nessuno può fiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi di cui fosse richiesto dalle competenti autorità Torna all’Indice Articolo 65 Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.
Nell’ambito dell’abitato nessuno può senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. Oppure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Articolo 66

Strumenti da taglio

È vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o di ferri acuminati non opportunamente smontati, o protetti alle estremità con opportuni ripari, allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.
È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Articolo 67

Trasporto di acque gasate e di seltz

I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o simili, devono essere coperti con robusta e sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla pubblica incolumit?per il caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.

Articolo 68

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
O fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
In caso di non ottemperanza ad eventuali prescrizioni, dettate dall’Ufficio Tecnico comunale per la manutenzione, i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese.

Articolo 69

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà riservata soggetta a pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all’Autorità comunale.
Uguale obbligo ?atto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Articolo 70

Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.
Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale suddetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.
Amministrativa che stabilirà di volta in volta, le cautele necessarie.

Articolo 71

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Articolo 72

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati.
Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi per la notte.

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