LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
Il d.lgs. 24/2023, all’art. 12, stabilisce che l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che “le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse”.
Il decreto impone, poi, all’Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, anche al fine di evitare l’esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell’Amministrazione in ragione della segnalazione.
La riservatezza sull’identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante.
La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare:
• nell’ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 c.p.p.;
• nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
• nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
Il comma 6 del medesimo art. 12, d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l’identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:
• nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
• nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla corte dei Conti.
Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.