Formazione Obbligatoria di aggiornamento rivolta ai Titolari di Pubblici Esercizi (o loro Delegati alla somministrazione)

La Legge Regionale n. 38/06 e s.m.i. dispone, all’art. 5 comma 3, che: “I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e sicurezza”.

Si ricorda che la variazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande DEVE essere comunicata al Comune (attraverso il SUAP) , il quale ha il compito di verificare se il soggetto sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e smi.

Il corso di aggiornamento obbligatorio ha una durata di 16 ore comprensive ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte, così come stabilito dalla D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto.

Per informazioni sugli enti convenzionati cliccare su:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/commercio/formazione-professionale-per-lesercizio-commercio-alimentare-somministrazione

Attualmente il corso di aggiornamento obbligatorio si riferisce al IV TRIENNIO (1/3/2019 – 01/03/2022).

La Regione Piemonte, con DGR 27-4675 del 18/02/2022 ha differito il termine di scadenza del triennio al 31/05/2022, e pertanto gli operatori (o loro preposti) devono frequentare il corso entro il 31/05/2022.

Ai Comuni è demandato il compito di verificare l’assolvimento di tale obbligo, che decorre dal 1 giugno 2022 .

Gli operatori del settore della somministrazione che hanno frequentato il corso di aggiornamento per il IV Triennio possono inviare copia dell’attestato all’Ufficio  Commercio – Servizio Tecnico, tramite l’indirizzo PEC acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it oppure email: commercio@comuneacqui.com

 

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