Disposizioni sugli animali

Articolo 73

Disposizioni riguardanti gli animali nei centri abitati 

Vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
Per lo smaltimento delle carcasse animali si procederà nel seguente modo: – quando si tratti di animali di piccola taglia o di affezione si seguirà quanto previsto dai regolamenti comunali; – quando si tratti di animali di grossa taglia conferendoli alle imprese specializzate.
Il tutto dovrà avvenire comunque sotto la supervisione dei veterinari della competente A.S.L. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico alimenti ed i relativi contenitori destinati all’alimentazione delle colonie feline.
Su suolo pubblico o aperto al pubblico sempre e comunque vietato alimentare i volatili e abbandonare alimenti ed i relativi contenitori all’uopo destinati.
Vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
Salvo quanto disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale d’igiene, oltre che dal Codice della Strada, vietato lasciar vagare entro l’abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.
Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco che ne stabilirà limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, che indicherà le strade da percorrere e le modalità a adottare.
Fatto obbligo altresì conduttori dei cani di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e di provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi o se presenti negli appositi raccoglitori .
Agli stessi conduttori fatto obbligo di mostrare, su richiesta degli Agenti preposti ai controlli, idonea attrezzatura di cui al comma precedente, che dovrà sempre essere portata in luoghi pubblici ogni qualvolta si condurranno animali domestici, ed il tatuaggio dell’animale.
Il Sindaco può comunque vietare, nonostante l’osservanza di tutte le precedenti prescrizioni, la conduzione di animali domestici in determinate zone o luoghi della città

Articolo 74

Trattamento degli animali

Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

– Vietato causare loro dolore o sofferenza;
– Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano loro maltrattamenti o sevizie; – Vietato abbandonare gli animali da affezione.
– Vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività
– Vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
– Vietato condurre cani nelle chiese, cimiteri, teatri, arene e luoghi destinati a funzioni religiose o a pubblici spettacoli.

I cani vaganti non tatuati catturati, se non considerati pericolosi dall’autorità sanitaria, non possono essere soppressi e devono essere immediatamente tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 gg. possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
Anche i cani custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di tatuaggio per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Articolo 75

Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto prescritto dalle leggi e da regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Articolo 76

Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

Vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
Nel caso sopraddetto, gli Agenti di polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l’animale rechi disturbo.
Ove la diffida non venga osservata l’animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

Articolo 77

Animali pericolosi – Cani
Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l’incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città e non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l’itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
I cani, di qualunque razza o taglia, non possono circolare od essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a paniere e del prescritto tatuaggio.
I cani di alta taglia in genere, specie i bulldog, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio.
Dovranno, altresì essere tenuti al guinzaglio con museruola e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l’indole di incutere spavento o dare molestia alle persone o notoriamente aggressivi.
I cani circolanti senza le opportune cautele, di cui al comma precedente, saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza, in sequestro per 10 giorni, trascorsi i quali senza che siano reclamati dal proprietario potranno essere eliminati, se considerati pericolosi, secondo le istruzioni del veterinario dell’A.S.L. competente.
Sono a carico dell’eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.
Tale precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Condividi