Disciplina delle acque e del suolo pubblico

  • Art. 4 Definizione e ambito di applicazione
  • Art. 5 Occupazione di suolo pubblico
  • Art. 6 Rinnovo delle concessioni temporanee di aree pubbliche
  • Art. 7 Istanza e versamento del canone per le occupazioni temporanee
  • Art. 8 Istanza e versamento del canone per le occupazioni permanenti
  • Art. 9 Rilascio della concessione/autorizzazione
  • Art. 10 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
  • Art. 11 Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni
  • Art. 12 Procedura ed effetti del procedimento di revoca
  • Art. 13 Occupazioni abusive
  • Art. 14 Esenzioni
  • Art. 15 Esazione del canone d’occupazione d’aree pubbliche
  • Art. 16 Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche
  • Art. 17 Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica
  • Art. 18 Installazione di tende solari
  • Art. 19 Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi
  • Art. 20 Requisiti dei carretti per la vendita su aree pubbliche
  • Art. 21 Mercati di gente d’affari – Commercio in forma itinerante
  • Art. 22 Divieto di giochi sul suolo pubblico
  • Art. 23 Collocamento di condutture
  • Art. 24 Strutture per pubblici spettacoli
  • Art. 25 Occupazioni con strutture pubblicitarie
  • Art. 26 Occupazioni di attività per riparazioni veicoli

Articolo 4

Definizione e ambito di applicazione
Ogni volta che nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la polizia Urbana sono usate le espressioni “luogo pubblico” o “suolo pubblico”, si vogliono con esse indicare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di dominio privato soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie ed i portici ed i relativi spazi interpilastri, nonché i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 5

Occupazione di suolo pubblico
Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale e quanto disciplinato dall’apposito regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone ogni occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo deve essere autorizzata dall’Autorità Amministrativa competente.
Sono temporanee le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico che hanno la durata massima di un anno; le altre sono considerate concessioni permanenti anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti. Per le occupazioni giornaliere, che hanno durata massima di tre giorni, l’atto di autorizzazione sarà rilasciato previa esibizione della bolletta comprovante il pagamento del canone di concessione, nella quale saranno sempre indicati la qualità dell’occupazione, lo spazio relativo e i dati del concessionario.
L’Autorità Amministrativa competente può rilasciare le concessioni di occupazioni suolo pubblico tenuto conto dell’importanza dei motivi addotti dai richiedenti, nonché delle speciali esigenze di igiene, di viabilità e sicurezza delle località nelle quali si chiede di effettuare l’occupazione del suolo pubblico; in ogni caso i concessionari dovranno pure uniformarsi agli eventuali prescrizioni, anche verbali, dei Funzionari o Agenti di polizia Municipale.
Le concessioni si intendono ad ogni effetto precarie e sempre revocabili. Sono rilasciate personalmente al titolare e non sono cedibili; è ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, che il Concessionario deve dichiarare anticipatamente all’Autorità Amministrativa, in modo che le generalità di costoro possano essere specificate nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.
È vietata qualsiasi sub-concessione, tuttavia è ammesso il trasferimento da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell’Amministrazione Comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti.
Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del regolamento per l’applicazione e la disciplina del COSAP.
Indipendentemente dalla revoca, per l’esercizio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico l’Autorità Amministrativa può, durante il corso di esse, prescrivere altre modalità o condizioni per motivi di sicurezza, di igiene, di decoro, di estetica o di circolazione. L’inosservanza delle prescrizioni da parte degli interessati, nei termini stabiliti, produce senz’altro la decadenza delle concessioni.

Articolo 6

Rinnovo delle Concessioni temporanee di suolo pubblico
Le autorizzazioni temporanee di occupazione di aree pubbliche decadranno alla data fissata per la loro durata. Potranno soltanto essere rinnovate per giustificati motivi.
A tal fine il concessionario è tenuto a presentare un’istanza motivata al Sindaco prima della data di scadenza della concessione.

Articolo 7

Istanza e versamento del canone per le occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico i soggetti interessati debbono presentare al Comune, apposita istanza al fine di ottenere l’Autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. L’istanza deve contenere gli elementi identificativi del futuro Concessionario, le indicazioni dell’area da occupare, oltre alla documentazione tecnica richiesta dall’ufficio.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell’Amministrazione comunale il pagamento del canone può essere mediante versamento diretto.

Articolo 8

Istanza e versamento del canone per le occupazioni permanenti
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, la procedura per ottenere la concessione è la stessa prevista per il rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all’articolo precedente. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, entro 31 gennaio di ogni anno deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l’intero anno della concessione.

L’obbligo dell’istanza, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nell’occupazione tali da determinare una variazione dell’ammontare del tributo.

Sia per le occupazioni di suolo pubblico temporanee che permanenti, la cessione volontaria dell’occupazione prima del termine stabilito nell’atto autorizzativo o nella ricevuta del canone pagato, non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo.

Articolo 9

Rilascio della concessione/autorizzazione
Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Dirigente del Settore corrispondente alla particolare tipologia dell’occupazione, previo versamento da parte del richiedente dei seguent i oneri:

a) marca da bollo;
b) deposito cauzionale (eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dalla occupazione di suolo pubblico);
c) pagamento canone per occupazioni spazi ed aree pubbliche.

L’entità della cauzione è stabilito di volta in volta dall’Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell’occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica, da parte dello stesso ufficio, della regolare esecuzione dell’occupazione e dell’inesistenza di danni.

Articolo 10

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) la misura esatta dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni di metro quadrato o lineare all’unità superiore;
b) la durata dell’occupazione e l’uso specifico cui la stessa è destinata. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere superiore ai 29 anni;
c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Articolo 11

Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni
Oltre che nei casi previsti in ogni singola parte del presente regolamento, l’Autorità Amministrativa competente può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni e concessioni per i seguenti motivi:

Sospensione:

– Per mancato risarcimento dei danni recanti al patrimonio comunale;
– Per morosità del pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni e concessioni.

Revoca:

– Per ragioni d’incolumità, decoro od estetica nonché per motivi di pubblico interesse o utilità o quando non sia osservata una sola delle condizioni alle quali fu subordinata il rilascio;

– Per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;

– Per perdita, da parte del titolare dei requisiti per il rilascio;

Per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dai suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

Decadenza:

– Per abbandono da parte del titolare dell’attività alla quale l’autorizzazione o concessione si riferisce;

– Per l’esercizio dell’attività per mezzo di persone non autorizzate;

– Per mancato adempimento delle condizioni imposte nell’autorizzazione o atto di concessione, ovvero dalle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento o dal Regolamento per l’applicazione e disciplina del “canone occupazione spazi ed aree pubbliche “(COSAP);

– Allorché l’interessato non sia addivenuto all’adempimento delle formalità relative all’atto di concessione o di autorizzazione nel termine di tre mesi dall’invito, o non abbia curato il versamento delle somme richieste a titolo di cauzione;

– Allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d’ufficio, della concessione accordatagli;

qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, della Provincia, ecc., assumendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell’Amministrazione Comunale. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste dai successivi articoli che disciplinano la revoca. La decadenza opera di pieno diritto al verificarsi delle inosservanze di cui al comma precedente ed è dichiarata dall’Autorità Amministrativa competente.

Articolo 12

Procedura ed effetti del procedimento di revoca
La revoca è disposta dall’Autorità Amministrativa con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da perizia tecnica.

Nel provvedimento di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l’esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d’ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente, da prelevare eventualmente dal deposito cauzionale costituito all’atto del rilascio della licenza o stipula dell’atto di concessione.

La revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici interessi è insindacabile da parte del Concessionario e, per effetto di esso, lo stesso Concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove eventuali materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e a terzi.

Articolo 13

Occupazioni abusive
Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento del relativo canone, sono considerate abusive, fermo restando comunque l’obbligo dell’assolvimento del canone di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge, dal presente Regolamento e dal Regolamento del COSAP.

Accertatosi un qualsiasi abuso sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale l’Autorità Amministrativa competente provvederà a notificare il provvedimento di sgombero e di ripristino del bene occupato, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

È fatto comunque salvo l’obbligo dell’assolvimento del canone per l’intero anno in cui ha avuto luogo l’occupazione abusiva, nonché eventuale assoggettabilità a sanzioni accessorie.

Articolo 14

Esenzioni
Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende solari poste a copertura dei balconi e per tutte le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie nonché degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
d) le occupazioni occasionali non superiori a 2 ore;
e) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici/commerciali;
f) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
g) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro o comunque patrocinate dal Comune con apposito atto deliberativo;
h) le occupazioni effettuate con accessi a fondi rustici;
i) le occupazioni effettuate con bocche di lupo;
l) le occupazioni con fioriere decorative collocate nelle adiacenze degli esercizi commerciali;
m) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

Gli aventi diritto all’esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione o autorizzazione.

Le occupazioni di cui ai commi 1 e 2, lett. d) del presente articolo, finalizzate all’effettuazione di giochi di abilità o di destrezza, poiché riuniscono intorno a sé diversi giocatori e curiosi arrecando ingombro alla circolazione veicolare e pedonale incidendo in tal modo sulla sicurezza di quest’ultima, non rientrano nelle esenzioni.

Articolo 15

Esazione del canone d’occupazione d’aree pubbliche
Il canone dovuto per l’occupazione giornaliera sarà pagato al Concessionario del servizio di riscossione, che rilascerà la quietanza.
Il canone dovuto per le altre occupazioni temporanee sarà versato all’atto del rilascio della concessione ed esposto unitamente alla stessa.

Articolo 16

Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche
Fermi restando gli obblighi previsti dal Codice della Strada (occupazione della sede stradale; opere, depositi e cantieri stradali) chi esegue opere e fa depositi sulle strade o aree pubbliche, dovrà essere munito d’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dall’Autorità Amministrativa competente sentito il parere del Comando di polizia Municipale.

In caso di riparazioni o modificazioni del manto stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di qualsiasi oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale si obbliga i concessionari ad eseguire tale rimozione e la rimessa in pristino, a loro spese, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale.

Articolo 17

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull’area pubblica
L’autorizzazione ad occupare davanti ai negozi o ai pubblici esercizi: marciapiedi, banchine, giardini pubblici e tutte le aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L’Amministrazione comunale può negare o revocare la concessione, qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni tecnico estetiche, di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Articolo 18

Installazione di tende solari
Salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare i 2/3 della larghezza massima del marciapiedi ed avere una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2.20

Per quelle dei piani superiori, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza del marciapiede.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente Ufficio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito, dal competente ufficio comunale, se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi come pure in ogni edificio che abbia interesse d’arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d’interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Articolo 19

Esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi
Salvo quanto può stabilire il regolamento di igiene ed il Codice della Strada le concessioni di occupazione del suolo pubblico per l’esposizione di merci o derrate etc. all’esterno di negozi, possono essere consentite, sentito il parere del Comando di polizia Municipale, purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non siano di intralcio o di pericolo per la circolazione in genere. Per l’esposizione di frutta e verdura è fatto l’obbligo di un minimo di m. 0,70 dal suolo e con una sporgenza massima non superiore a m. 0,50.
Non è ammessa l’occupazione per merci e prodotti gocciolanti e che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
Non è ammessa l’occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Articolo 20

Requisiti dei carretti per la vendita su aree pubbliche
I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25 e la larghezza di m. 1,20, compreso i mozzi delle ruote, e devono portare l’indicazione del recapito del titolare. Il carico delle merci non deve superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto.

Articolo 21

Mercati di gente d’affari; Commercio in forma itinerante
I mercanti, negozianti, produttori o gente d’affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale. Il tutto fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada.

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, esercitare l’attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;

c) non e’ consentito sostare nello stesso punto per più di un’ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;

d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l’attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;

e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;

f) il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere accuratamente rimosso, onde evitare che seccando al suolo oltre ad emanare odori sgradevoli attiri animali;

g)l’attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;

h) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.

In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 22

Divieto di giochi sul suolo pubblico
Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l’uso di acceleratori di velocità e di trampoli.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Articolo 23

Collocamento di condutture
Il collocamento e la riparazione di condutture dell’energia elettrica, dell’acqua potabile e di gas, l’impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse a seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell’Ufficio Tecnico comunale, ferma l’osservanza delle prescrizioni in vigore per il canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all’atto dell’impianto, che in seguito.

I concessionari, nell’esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall’ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di polizia Municipale, i tempi e le modalità per l’esecuzione dei lavori ed ottenere l’apposita autorizzazione prevista dalle norme del nuovo Codice della Strada.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Articolo 24

Strutture per pubblici spettacoli
Senza l’autorizzazione dell’Autorità amministrativa, non si potranno collocare palchi, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le strutture, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni dei commi precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 dallo spazio occupato.

I concessionari devono rispettare gli orari e le prescrizioni stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell’autorizzazione.

Articolo 25

Occupazioni con strutture pubblicitarie
Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità’ e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l’occupazione.

Non e’ consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l’uso di specifiche strutture di supporto, l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico e’ rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Articolo 26

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
L’occupazione di suolo pubblico per l’esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l’officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25.
L’area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell’autorizzazione stessa.
L’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell’attività di carrozziere.
E’ fatto obbligo a chi abbia ottenuto l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
L’autorizzazione di cui al comma 1 e’ valida solo per le ore di apertura dell’esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Condividi