Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 gli uffici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi( Enel, Telecom, ACI etc)

Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini e gli uffici comunali potranno rilasciare certificazioni solo se destinate a rapporti tra privati ( ad esempio Istituti bancari, assicurativi, etc); su tali atti dovrà essere riportata a pena di nullità la dicitura “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.


La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Cos’é l’autocertificazione – (dichiarazione sostitutiva di certificazione) Autocertificazione: cos’è?

Per autocertificazione si intende quella dichiarazione resa da un cittadino alla pubblica amministrazione, attestante ciò che è rinvenibile all’interno di certificati amministrativi. In pratica, l’autocertificazione sostituisce i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione: per tale ragione si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione

È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.


Cosa si può autocertificare

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

Dati anagrafici e di stato civile

  • Nascita
  • Residenza
  • Cittadinanza
  • Godimento dei diritti politici
  • Stato civile
  • Esistenza in vita
  • Nascita dei figli
  • Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
  • Maternità
  • Paternità
  • Separazione o comunione dei beni
  • Stato di famiglia
  • Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile Titoli di studio e qualifiche professionali
    • Titolo di studio
    • Qualifica professionale
    • Esami sostenuti
    • Titolo di specializzazione
    • Titolo di abilitazione
    • Titolo di aggiornamento
    • Titolo di qualificazione tecnica
    • Titolo di formazione

Situazione economica – fiscale e reddituale

  • Reddito
  • Situazione economica
  • Assolvimento obblighi contributivi
  • Possesso e numero di codice fiscale
  • Possesso e numero di partita IVA
  • Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria
  • Vivere a carico

Posizione giuridica

  • Legale rappresentante
  • Tutore
  • Curatore
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Altri dati

  • Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
  • Posizione agli effetti degli obblighi militari
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di casalinga
  • Qualità di studente
  • Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

 


Cosa non si può autocertificare

  • Certificati sanitari e veterinari
  • Certificati di conformità CE
  • Certificati di marchi e brevetti

Come si fa l’autocertificazione e chi la può fare

Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo

Possono fare l’autocertificazione:

  • I cittadini italiani
  • I cittadini della Comunità Europea
  • I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani

Cos’é la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.


Come si fa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e chi la può fare:

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.

Quando è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per mail certificata insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che firma.

Possono fare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

  • I cittadini italiani
  • I cittadini della Comunità Europea
  • I cittadini extracomunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all’estero; potranno invece avvalersi dell’autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto)

A chi si presenta l’autocertificazione?

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere presentate a tutte le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps, ecc.) e ai gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, ferrovie dello Stato, Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ecc). La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

I privati e l’autorità giudiziaria, invece, non sono tenuti ad accettare né le dichiarazioni sostitutive di certificazioni né le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.


Chi deve accettare l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

  • Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps )
  • I gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, F.S., Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ecc) Comuni, scuole, università e motorizzazione civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
  • Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile. Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente presso i

La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

Chi non e’ tenuto ad accettarle:

  • I privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private)
  • I tribunali

Il documento d’identità al posto dei certificati

La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati.


Le responsabilità di chi autocertifica

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall’interessato.

 


DOCUMENTAZIONE SCARICABILE

AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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