Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 gli uffici non possono richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di Pubblici Servizi( Enel, Telecom, ACI etc)
Le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini e gli uffici comunali potranno rilasciare certificazioni solo se destinate a rapporti tra privati ( ad esempio Istituti bancari, assicurativi, etc); su tali atti dovrà essere riportata a pena di nullità la dicitura “ il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Cos’é l’autocertificazione – (dichiarazione sostitutiva di certificazione) Autocertificazione: cos’è?
Per autocertificazione si intende quella dichiarazione resa da un cittadino alla pubblica amministrazione, attestante ciò che è rinvenibile all’interno di certificati amministrativi. In pratica, l’autocertificazione sostituisce i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione: per tale ragione si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione
È una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.
Cosa si può autocertificare
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:
Dati anagrafici e di stato civile
- Nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile
- Esistenza in vita
- Nascita dei figli
- Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
- Maternità
- Paternità
- Separazione o comunione dei beni
- Stato di famiglia
- Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile Titoli di studio e qualifiche professionali
- Titolo di studio
- Qualifica professionale
- Esami sostenuti
- Titolo di specializzazione
- Titolo di abilitazione
- Titolo di aggiornamento
- Titolo di qualificazione tecnica
- Titolo di formazione
Situazione economica – fiscale e reddituale
- Reddito
- Situazione economica
- Assolvimento obblighi contributivi
- Possesso e numero di codice fiscale
- Possesso e numero di partita IVA
- Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria
- Vivere a carico
Posizione giuridica
- Legale rappresentante
- Tutore
- Curatore
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- Non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Altri dati
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
- Posizione agli effetti degli obblighi militari
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di casalinga
- Qualità di studente
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
Cosa non si può autocertificare
- Certificati sanitari e veterinari
- Certificati di conformità CE
- Certificati di marchi e brevetti
Come si fa l’autocertificazione e chi la può fare
Va presentata in carta semplice, firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo
Possono fare l’autocertificazione:
- I cittadini italiani
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani
Cos’é la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, possono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Come si fa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e chi la può fare:
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non fosse collegata ad alcuna domanda, deve essere presentata con firma autenticata e può essere inviata per posta o tramite altra persona.
Quando è collegata ad una domanda, anche se presentata in un momento successivo, non deve essere autenticata (e quindi non si applica la marca da bollo), va firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o inviata per posta o per mail certificata insieme alla fotocopia del documento d’identità di colui che firma.
Possono fare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
- I cittadini italiani
- I cittadini della Comunità Europea
- I cittadini extracomunitari possono avvalersi dell’autocertificazione solo se legalmente dimoranti in Italia (cioè in possesso di permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all’estero; potranno invece avvalersi dell’autocertificazione se il matrimonio è stato celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in qualche comune italiano il relativo atto)
A chi si presenta l’autocertificazione?
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere presentate a tutte le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps, ecc.) e ai gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, ferrovie dello Stato, Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ecc). La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
I privati e l’autorità giudiziaria, invece, non sono tenuti ad accettare né le dichiarazioni sostitutive di certificazioni né le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Chi deve accettare l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
- Le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps )
- I gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, F.S., Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ecc) Comuni, scuole, università e motorizzazione civile non possono chiedere certificati, ma solo autocertificazioni.
- Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere gli estratti degli atti di stato civile. Saranno le amministrazioni ad acquisirli direttamente presso i
La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Chi non e’ tenuto ad accettarle:
- I privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private)
- I tribunali
Il documento d’identità al posto dei certificati
La presentazione del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, contenente i dati personali (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza) sostituisce la presentazione dei corrispondenti certificati.
Le responsabilità di chi autocertifica
Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall’interessato.
DOCUMENTAZIONE SCARICABILE