Allerta qualità dell'aria 1


Data aggiornamento 06-12-2024 23:02

Data prossima emissione 09-12-2024 00:00
Data Livello
Valido per oggi
(2024-12-07)
LIVELLO 0 - Solo limitazioni permanenti
Valido per domani
(2024-12-08)
LIVELLO 0 - Solo limitazioni permanenti
Maggiori informazioni

Legenda:


0 Nessuna allerta
1 Primo livello: 3 giorni consecutivi superiori al valore di 50 μg/m 3
2 Secondo livello: 3 giorni consecutivi superiori al valore di 75 μg/m 3


PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA LA PAGINA DELL’ARPA

SEMAFORO ARPA QUALITA’ ARIA


Limitazioni stabili

Dal 1 marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

 

    • stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale EURO 2 benzina dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi)
    • stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale a EURO 2 diesel dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi)
    • stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale a EURO 1 GPL e metano dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi)
    • stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva EURO 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nel solo periodo invernale (1 marzo – 15 aprile 2021 e 15 settembre 2021 – 15 aprile 2022).
    • stop ai ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone o merci con classe emissiva inferiore EURO 1  dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi)
    • stop ai ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone o merci con classe emissiva EURO 1  dalle 0.00 alle 24.00 nel solo periodo invernale (1 marzo – 15 aprile 2021 e 15 settembe 2021 – 15 aprile 2022)
    • obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore
    • divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile

     

    Il protocollo operativo per l’attuazione delle misure temporanee omogenee si attua dal 15 settembre al 15 aprile, quando il limite del PM10 supera 50 μg/m3 per più giorni consecutivi.


    1° LIVELLO – SUPERAMENTO 3 GIORNI CONSECUTIVI SUPERIORI AL VALORE DI 50 μg/m 3

    • stop trasporto privato di classe emissiva fino a EURO 5 diesel dalle ore 8.30 alle ore 18.30 (festivi compresi)
    • stop dei veicoli commerciali diesel fino a EURO 4 dalle ore 8.30 alle 12.30 (festivi compresi)
    • divieto di sosta con il motore acceso
    • divieto di utilizzo dei generatori a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazioni energetiche ed emissive almeno per la classe 5 stelle
    • divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.)
    • introduzione del limite di 18°c (con tolleranza di 2°c) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali
    • divieto di spandimento di liquami zootecnici
    • divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto

    2° LIVELLO – SUPERAMENTO 3 GIORNI CONSECUTIVI SUPERIORI AL VALORE DI 75 μg/m 3

    Rimangono in vigore le misure previste ai punti elencati nel 1° livello fatto salvo per il secondo punto che viene così modificato:

     

    stop ai veicoli commerciali diesel EURO 4 dalle ore 8.30 alle 18.30; EURO 5 dalle ore 8.30 alle 12.30 (festivi compresi)

     

     

    Per maggiori informazioni sulla circolazione dei mezzi consultare l’ordinanza
    MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI ALL’ ORDINANZA N. 17 DELL’11/06/21, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
     ORDINANZA N. 28 DEL 03/09/2021 (Clicca per aprire)

     ORDINANZA N. 24 DEL 14/07/2021 (Clicca per aprire)
    MAPPA (Clicca per aprire)

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