ADEMPIMENTI NORMATIVI – Corsi di formazione obbligatori di aggiornamento professionale

Corsi di formazione obbligatori di aggiornamento professionale a cadenza triennale del comparto alimentare. L.R. n. 38/2006 e s.m.i. artt. 16 bis e 21 comma 2 – ADEMPIMENTI NORMATIVI

Si mette in evidenza che il prossimo 28 febbraio 2022 scadrà il termine per assolvere all’obbligo formativo di aggiornamento professionale sancito dall’art. 16 bis. della l.r. 38/2006 e s.m.i. ai titolari di esercizio in attività, o loro delegati del comparto della somministrazione di alimenti e bevande

Tenendo conto che il Comune, in qualità di autorità competente al controllo, dovrà provvedere all’accertamento del rispetto dell’adempimento normativo, copia dell’attestato di frequenza al corso di formazione obbligatorio riferito al triennio 2019-2022 dovrà pervenire obbligatoriamente all’Ufficio Commercio entro e non oltre il 1° marzo 2022.

Si sottolinea che la mancata frequenza del corso di aggiornamento determina l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 16 bis* e all’art. 21 comma 2** della l.r. 38/2006 e precisamente:

“*Art. 16 bis. della l.r. 38/2006 (Violazione dell’obbligo formativo)

1. In caso di violazione dell’obbligo di formazione di cui all’articolo 5, comma 3, accertata dall’amministrazione comunale, si applica la sanzione di cui all’articolo 21, comma 2.


**Art. 21 comma 2 della l.r. 38/2006 (Sanzioni)

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro.”

Pertanto si invitano coloro che hanno provveduto ad adempiere all’obbligo formativo, relativamente al triennio 2019-2022, a trasmettere all’ufficio Commercio di questo Comune copia dell’attestato di frequenza.

Condividi