NORME SULL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Gli impianti termici, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 2013, possono essere accesi solo in determinati periodi dell’anno, per un massimo di ore giornaliere stabilito in base alla zona climatica in cui ci si trova e facendo in modo che non siano superati i valori massimi di temperature negli ambienti. Il territorio del Comune di Acqui Terme ricade nella Zona climatica “E”, che prevede:

 

LIMITI MASSIMO DI TEMPERATURA NEI LOCALI

 

La temperatura dell’aria all’interno degli edifici residenziali non deve superare 20°C, + 2°C di tolleranza. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili in cui la temperatura non deve superare 18°C + 2°C di tolleranza.

 

ACCENSIONE ORDINARIA

 

La normativa in vigore riguardante l’utilizzo degli impianti di riscaldamento consente, per la zona termica di Acqui Terme (fascia E), l’accensione per un massimo di 14 ore giornaliere nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

 

ATTIVAZIONE STRAORDINARIA

 

Al di fuori del periodo sopra indicato, gli impianti termici possono essere attivati anche senza espressa autorizzazione da parte del Comune, quando la situazione climatica ne giustifichi l’esercizio. In questo caso la durata giornaliera dell’accensione non può superare la metà di quella consentita in via ordinaria. La legge consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, su conforme ordinanza del Sindaco. In altri termini, l’ordinanza del Sindaco, se il caso lo richiede, può:

  • anticipare rispetto al 15 ottobre o posticipare rispetto al 15 aprile l’accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 7 già consentite dalla vigente normativa (legge 10/91, DPR 412/93 e DPR 74/2013);
  • aumentare il tempo di accensione rispetto alle 14 ore giornaliere già ammesse dalla legge nel periodo 15 ottobre – 15 aprile.
Condividi