Ufficio Anagrafe


L’Ufficio Anagrafe si occupa di:

  • Mutazione di residenza
  • Carta di identità
  • Certificazione
  • Autenticazione di copia
  • Autenticazione di fotografia
  • Autenticazione di firma
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

ANPR

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali.

È istituita presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 62 del Dlgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

Il Decreto Ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero.

ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.


L’ANPR consentirà di:

  • evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni;
  • garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico;
  • semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti, e molto altro ancora.

Il Comune di Acqui Terme ha provveduto al subentro in ANPR il 5 settembre del 2018 ed ha usufruito del contributo Europeo erogato a seguito dell’emanazione del Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 4 dicembre 2017, col quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione” – Azione 1.3.1.

 

Variazione di residenza

Il trasferimento di residenza o la variazione di indirizzo devono essere richiesti a cura di un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia.

RESIDENZA IN TEMPO REALE

Basta compilare i moduli per la Dichiarazione di residenza e presentarli agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe siti in Piazza A. Levi n° 12

Modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche:

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA
Modulo cancellazione

La dichiarazione (compilata con i dati obbligatori previsti dall’apposito modulo ministeriale) deve essere sottoscritta dai componenti maggiorenni del nucleo familiare e corredata dalla copia di documento di identità dei medesimi. E’ opportuno, benché non obbligatorio per legge, allegare copia della patente di guida del codice fiscale e del libretto di circolazione relativo alle persone fisiche componenti la famiglia.

Servono inoltre i documenti comprovanti il titolo abitativo:

– rogito notarile a dimostrarne la proprietà

– contratto di locazione registrato in Agenzia delle Entrate

– comodato d’uso gratuito registrato in Agenzia delle Entrate

Qualora la richiesta di residenza coinvolga cittadini provenienti da uno Stato Estero, ai fini della registrazione in anagrafe, del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Dichiarazione di residenza – documentazione per cittadini appartenenti all’Unione Europea
Dichiarazione di residenza- documentazione per cittadini non appartenenti all’Unione Europea


Carta d’identità elettronica (CIE)

I cittadini in possesso di una carta di identità in formato cartaceo, in corso di validità, non dovranno sostituirla con una carta d’identità elettronica (CIE): le carte d’identità cartacee saranno valide fino alla data di scadenza.

Da lunedì 17 settembre 2018, a partire dalle ore 09.00, presso l’Ufficio Anagrafe verranno rilasciate le carte d’identità in formato elettronico (C.I.A.) ai cittadini residenti in questo Comune. La CIE verrà rilasciata dall’ I.P.Z.S. di Roma e recapitata direttamente all’indirizzo indicato dal richiedente entro 6 gg. lavorativi – senza costi aggiuntivi.

Considerata la complessità della procedura (acquisizione/registrazione dei dati del cittadino, acquisizione e eventuale adeguamento della fotografia, rilevamento delle impronte digitali, rilascio di ricevuta), si procederà alla presentazione della richiesta di rilascio della CIE (Comune Acqui Terme – Ufficio Anagrafe tel. 0144/770.252).

La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata unicamente per motivi eccezionali, debitamente documentati.

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA CIE (maggiorenni)

Il cittadino dovrà presentarsi allo sportello munito di:

  • 1 foto tessera RECENTE (non oltre 6 mesi), in forma cartacea (formato passaporto – dimensione mm 35 x 45 (vedi allegato prospetto);
  • La tessera sanitaria (formato plastificato);
  • La carta d’identità scaduta o deteriorata oppure la denuncia di smarrimento o furto presentata presso i Carabinieri o la Polizia Locale.
  • L’Attestazione del pagamento di Euro 22.50 per il rilascio della C.I.E. che può essere effettuato con le seguenti modalità a scelta del richiedente:
  1. Pagamento diretto contestualmente al rilascio utilizzando il P.O.S. presso l’Ufficio Anagrafe (Bancomat, carta prepagata, carta di credito);
  2. Pagamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Acqui Terme – M.P.S. Monte dei Paschi di Siena – filiale di Acqui Terme – Corso Bagni n°36 indicando con causale – RILASCIO C.I.E. A NOME DI…….
  3. Sistema PagoPA ;
  4. Carta del Reddito di Cittadinanza (R.d.C.)
  • NON E’ POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI

DONAZIONE ORGANI

Al cittadino maggiorenne verrà richiesto di manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi o tessuti, contestualmente al rilascio della CIE.

PER AVERE DETTAGLI E CHIARIMENTI SULLA DONAZIONE ORGANI E TESSUTI CONSULTARE IL SITO:

https://www.aido.it

http://www.trapianti.salute.gov.it/

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA CIE (minorenni)

Il cittadino minorenne (da 0 a 18 anni) dovrà presentarsi allo sportello accompagnato da entrambi i genitori (anch’essi forniti di documento d’identità valido) munito di:

  • 1 foto tessera RECENTE (non oltre 6 mesi), in forma cartacea (formato passaporto – dimensione mm 35 x 45 (vedi allegato prospetto);
  • La tessera sanitaria (formato plastificato);
  • La carta d’identità scaduta o deteriorata oppure la denuncia di smarrimento o furto presentata presso i Carabinieri o la Polizia Locale, questo qualora non si tratti di un primo rilascio di carta d’identità o di CIE.
  • Qualora per motivi inderogabili possa essere presente solo uno dei due genitori (o esercenti la patria potestà), quello che accompagna il minore allo sportello, dovrà recare un atto di assenso al rilascio della CIE debitamente compilato e firmato dal genitore (non presente), corredato dalla copia di un documento d’identità valido (carta d’identità cartacea, passaporto, porto d’armi, CIE).
  • Se sprovvisto dell’ ATTO DI ASSENSO non si procederà all’inizio della procedura per il rilascio della CIE al minorenne.
  • L’Attestazione del pagamento di Euro 22.50 per il rilascio della C.I.E. che può essere effettuato con le seguenti modalità a scelta del richiedente:
  1. Pagamento diretto contestualmente al rilascio utilizzando il P.O.S. presso l’Ufficio Anagrafe (Bancomat, carta prepagata, carta di credito);
  2. Pagamento diretto presso la Tesoreria del Comune di Acqui Terme – M.P.S. Monte dei Paschi di Siena – filiale di Acqui Terme – Corso Bagni n°36 indicando con causale – RILASCIO C.I.E. A NOME DI…….
  3. Sistema PagoPA ;
  4. Carta del Reddito di Cittadinanza (R.d.C.)
  • NON E’ POSSIBILE PAGARE IN CONTANTI

DONAZIONE ORGANI

Al cittadino minorenne non verrà richiesto di manifestare il consenso o il diniego alla donazione di organi o tessuti.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Possono essere reperite sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 

Atto di assenso per il rilascio cie ai minori

CODICE S.P.I.D. – Sistema Pubblico di Identità Digitale

E’ la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi on line della P.A. con un’unica identità digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Contestualmente all’istruttoria della C.I.E., verrà rilasciata al richiedente la prima parte di codice PIN/PUK, per eventualmente attivare lo SPID. Il cittadino riceverà la seconda parte insieme alla C.I.E.. Tale codice PIN consentirà allo stesso di effettuare la registrazione e l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID attraverso le indicazioni riportate sul sito:

https://www.spid.gov.it


Passaporto

Gli utenti possono ottenere l’appuntamento per il rilascio del passaporto da parte della Questura competente, autenticandosi direttamente sul sito:

Passaporto Online

Per ulteriori dettagli si rimanda al sito di cui sopra oppure:
https://questure.poliziadistato.it/


CERTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1°gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000).

Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà, sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (autocertificazione).

Dichiarazione sostitutitva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000)

 

Attenzione!

È importante ricordare che le certificazioni anagrafiche devono essere rilasciate in carta resa legale, con applicazione di marca da bollo da Euro 16,00. Il rilascio in carta libera è previsto esclusivamente nei casi elencati nella tabella B del D.P.R. n. 642/72 (libera dall’imposta di bollo ma soggetta ai diritti di segreteria).

Quando l’ utente richiede un certificato anagrafico è tenuto pertanto ad indicare l’uso al quale il documento è destinato. In caso contrario l’operatore comunale sarà costretto ad applicare la marca da bollo. La mancata applicazione dell’imposta di bollo, quando prevista, comporta evasione fiscale, con responsabilità solidale a carico del richiedente e del pubblico ufficiale che rilascia il certificato.


Autenticazione di Copia

SOLO A RICHIESTA DEI PRIVATI

Autenticare la copia di un atto o di un documento significa attestare che la copia stessa è conforme all’originale. L’interessato deve pertanto presentarsi allo sportello con il documento originale e la fotocopia che intende autenticare, in modo che il funzionario addetto possa operare il dovuto confronto.

Le copie così autenticate tengono luogo degli originali a tutti gli effetti, ma possono essere presentate soltanto ad organi della Pubblica Amministrazione; risultano invece prive di valore per quanto riguarda i rapporti di natura privatistica.

In base alle recenti innovazioni in materia di documentazione amministrativa è inoltre prevista, sia pure limitatamente ai procedimenti concorsuali, una sorta di “autenticazione” di copia. Infatti l’interessato può dichiarare di essere a conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione (una rivista, un libro, un articolo)o di un titolo (di studio, di abilitazione, di servizio, ecc.) è conforme all’originale in suo possesso.

Autocertificazione autentica di copia (ART. 47 DPR 445/2000)


Autenticazione di Fotografia

L’interessato deve presentarsi di persona allo sportello con la fotografia da autenticare e un documento di riconoscimento.

L’autenticazione (a volte definita nel linguaggio amministrativo, meno correttamente, “legalizzazione”) è richiesta in genere per il rilascio di autorizzazioni quali porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca, ecc.


Autenticazione di Firma

La legge n. 127/97, nota come “Bassanini bis”, ha abolito l’autenticazione della firma sulle istanze da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione o ad imprese di gestione di servizi pubblici, purché la sottoscrizione avvenga davanti all’impiegato al quale si consegna l’atto.

Pertanto il cittadino, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (patente, carta d’identità, passaporto, porto d’armi), può recarsi direttamente presso l’ufficio a cui l’istanza è rivolta (Regione, Provincia, Camera di Commercio, Motorizzazione Civile, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS, ecc.) e firmare di fronte al dipendente addetto, senza più passare attraverso gli uffici comunali.

In caso di invio per posta o consegna tramite terzi occorre allegare all’istanza fotocopia del documento di riconoscimento (in corso di validità) del sottoscrittore.

Va infine ricordato, sebbene non si tratti ormai di una novità, che la firma da apporre in calce alle domande di partecipazione a concorsi o selezioni per l’assunzione nelle PP.AA. non è più soggetta ad autenticazione.


Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve per dichiarare, sotto la propria responsabilità, quei fatti, stati e qualità personali a conoscenza dell’interessato, che non rientrano tra le posizioni autocertificabili D.P.R. 445/2000 del 28-12-2000

Si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in quanto non sostituisce un certificato, bensì un atto di notorietà, che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.

Fino ad un recente passato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andava resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, cancelliere, funzionario incaricato dal Sindaco), il quale procedeva contestualmente all’autenticazione della firma del dichiarante.

Tale procedura è stata eliminata nella quasi totalità dei casi.

Dichiarazione sostitutitva atto di notorietà (successione testamentatia)
Dichiarazione sostitutitva atto di notorietà (successione legittima)
Dichiarazione sostitutitva atto di notorietà (art. 47 dpr 445/2000)

 

Si possono quindi distinguere tre ipotesi:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata insieme o comunque in seguito ad una domanda rivolta alla P.A: il cittadino deve semplicemente firmare davanti al dipendente addetto;
  2. Domanda e contestuale dichiarazione presentate tramite un’altra persona o inviate per posta o per fax: occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità di chi ha firmato l’una e l’altra;
  3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in forma autonoma, senza essere collegata un’istanza: in questo caso è ancora richiesta l’autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficiale.

Assessore


Dott.ssa Soumya Sellam

Sede: Palazzo Levi piano Terra, piazza Levi 12 - Acqui Terme

Dirigente: Dott.ssa Paola Cimmino

Orario di apertura al pubblico

GiornoOrari
Lunedìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Martedìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Mercoledìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Giovedìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
Venerdìda 8:30 a 12:30 - Pomeriggio: Chiuso
SabatoMattino: Chiuso - Pomeriggio: Chiuso
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