Indirizzo postale: piazza Levi 12, 15011 Acqui Terme
Indirizzo di posta elettronica: anagrafe@comuneacqui.com
Indirizzo di P.E.C.: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
Numero di fax: 0144 770317 / 0144 770292
Modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche:
In caso di trasferimento di residenza da altro Comune in Acqui Terme, l’interessato deve presentarsi allo sportello munito di documento d’identità.
Innanzitutto va chiarito che la residenza, alla luce della normativa vigente e di una consolidata giurisprudenza, è il luogo dove una persona ha la sua dimora abituale, cioè dove abita, dove vive, dove svolge le sue relazioni sociali. L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente è dunque subordinata all’effettiva presenza del soggetto sul territorio comunale.
Al fine di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal cittadino e la situazione di fatto, l’ufficio è tenuto a disporre appositi accertamenti per mezzo del Comando di Polizia Municipale di Acqui Terme; in base alle informazioni assunte, si decide se accogliere o meno la richiesta di iscrizione anagrafica.
Al momento dell’accoglimento dell’istanza, prima di inviare la pratica migratoria al Comune di provenienza per la corrispondente cancellazione anagrafica, l’ufficio comunale provvede all’aggiornamento della patente di guida e della carta di circolazione dei veicoli eventualmente intestati al richiedente. Entro tre mesi l’interessato riceverà dall’Ufficio Centrale della Motorizzazione Civile uno o più tagliandi adesivi con l’indicazione del nuovo indirizzo, da applicarsi sulla patente e sui documenti di circolazione.
Per denunciare il cambio di indirizzo nell’ambito del territorio del Comune di Acqui Terme è sufficiente che l’interessato o un componente maggiorenne della sua famiglia si presenti allo sportello con un documento d’identità
L’iter procedurale da seguire è analogo a quanto sopra descritto per i trasferimenti di residenza da Comune a Comune. L’unica differenza sostanziale sta nella maggiore celerità della pratica in quanto il procedimento amministrativo non coinvolge altri Comuni.
La carta d’identità può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni di età. Per il rilascio occorre rivolgersi all’Ufficio Anagrafe con:
Per i minorenni è necessaria la presenza di entrambe i genitori (se viventi) con il rispettivo documento d'identità (carta d'identità, passaporto, etc..) e n.3 fotografie del minore. La carta d'identità per i minorenni ha validità 5 anni (se al momento del rilascio l'età è tra i 3 e i 18 anni) oppure ha validità di 3 anni (se al momento del rilascio l'età è sotto i 3 anni).
La carta d’ identità ha validità di anni 5 e può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza; se valida per l’espatrio è considerata equipollente al passaporto per i Paesi appartenenti alla Comunità europea. Si ricorda infine che nei documenti di riconoscimento, per motivi di tutela della riservatezza, non è più prevista l’indicazione dello stato civile (coniugato/a, celibe, nubile, vedovo/a, già coniugato), salvo espressa richiesta da parte dell’interessato.
La carta d'identità può essere prorogata se ha una scadenza successiva al 26-06-2008.
Modulistica completa in unico documento PDF:
Documentazione allegata:
A partire dal 26 ottobre 2006 le Questure rilasciano il passaporto elettronico, dotato di un microprocessore che consente la registrazione dei dati, certificati elettronicamente, riguardanti il titolare del documento (data anagrafici e fotografia).
Il passaporto elettronico viene a sostituire ogni altra tipologia di passaporto (passaporto a lettura ottica, passaporto con foto digitali) che non verranno più rilasciati a partire dal 26 ottobre. L’emissione del nuovo documento consentirà ai cittadini italiani di recarsi anche negli Stati Uniti in esenzione dal visto.
https://www.passaportonline.poliziadistato.it/
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO ELETTRONICO
L’interessato deve presentarsi di persona agli sportelli dell’Anagrafe comunale per ricevere le informazioni necessarie ed eventualmente prendere appuntamento con l'Ufficio Passaporti della Questura di Alessandria.
Documentazione necessaria:
In presenza di figli minori, a prescindere dallo stato civile del richiedente, è necessario l’assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore. Nel caso in cui l’altro genitore fosse impossibilitato a firmare o rifiutasse di firmare l’atto di assenso, è obbligatorio produrre autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, rilasciata dalla Pretura.
I minori di anni 18 devono produrre atto di assenso all’espatrio sottoscritto da entrambi i genitori;
FOTOGRAFIE
Le fotografie per il rilascio del passaporto elettronico dovranno avere le seguenti caratteristiche:
NOTIZIE UTILI
Il passaporto ha validità di anni 10 dalla data del rilascio. Una volta trascorsi 10 anni non è più rinnovabile in nessun caso.
In casi di estrema urgenza, adeguatamente documentati (biglietto aereo già prenotato, motivi di lavoro ecc.) è possibile ridurre i tempi di rilascio presentandosi direttamente agli sportelli della Questura di Alessandria, Ufficio Passaporti, Corso Lamarmora n. 71 (orario di apertura al pubblico da lunedi a venerdi, ore 9-12)
Si rammenta infine che l’espatrio non è consentito a chi abbia procedimenti fallimentari in corso o pendenze penali a carico.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
SOLO A RICHIESTA DEI PRIVATI
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 15
DELLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 N. 183
a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1°gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000).
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. 445/2000.
Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato ed eventualmente fare controlli a campione.
L’Ufficio Anagrafe del Comune di Acqui Terme rilascia, al momento della richiesta, i seguenti certificati, singoli o cumulativi:
Residenza / stato di famiglia / stato di famiglia ad uso assegni familiari / cittadinanza / godimento dei diritti politici / iscrizione nelle liste elettorali / esistenza in vita / stato libero / vedovanza.
I certificati anagrafici hanno validità di sei mesi; possono essere utilizzati anche oltre la data di scadenza, purché l’interessato dichiari, in fondo al documento, che i dati riportati non hanno subito variazioni rispetto alla data del rilascio.
Attenzione!
È importante ricordare che le certificazioni anagrafiche devono essere rilasciate in carta resa legale, con applicazione di marca da bollo da Euro 14,62. Il rilascio in carta libera è previsto esclusivamente nei casi elencati nella tabella B del D.P.R. n. 642/72.
Quando l’ utente richiede un certificato anagrafico è tenuto pertanto ad indicare l’uso al quale il documento è destinato. In caso contrario l’operatore comunale sarà costretto ad applicare la marca da bollo. La mancata applicazione dell’imposta di bollo, quando prevista, comporta evasione fiscale, con responsabilità solidale a carico del richiedente e del pubblico ufficiale che rilascia il certificato.
SOLO A RICHIESTA DEI PRIVATI
Autenticare la copia di un atto o di un documento significa attestare che la copia stessa è conforme all’originale. L’interessato deve pertanto presentarsi allo sportello con il documento originale e la copia che intende autenticare, in modo che il funzionario addetto possa operare il dovuto confronto.
Le copie così autenticate tengono luogo degli originali a tutti gli effetti, ma possono essere presentate soltanto ad organi della Pubblica Amministrazione; risultano invece prive di valore per quanto riguarda i rapporti di natura privatistica.
In base alle recenti innovazioni in materia di documentazione amministrativa è inoltre prevista, sia pure limitatamente ai procedimenti concorsuali, una sorta di "auto-autenticazione" di copia. Infatti l’interessato può dichiarare di essere a conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione (una rivista, un libro, un articolo)o di un titolo (di studio, di abilitazione, di servizio, ecc.)è conforme all’originale in suo possesso.
L’interessato deve presentarsi di persona allo sportello con la fotografia da autenticare e un documento di riconoscimento.
L’autenticazione (a volte definita nel linguaggio amministrativo, meno correttamente, "legalizzazione")è richiesta in genere per il rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre autorizzazioni come porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca.
La legge n. 127/97 (nota come "Bassanini bis"), recentemente entrata in vigore, ha abolito l’autenticazione della firma sulle istanze da produrre ad organi della Pubblica Amministrazione o ad imprese di gestione di servizi pubblici, purché la sottoscrizione avvenga davanti all’impiegato al quale si consegna l’atto.
Pertanto il cittadino, munito di documento di riconoscimento in corso di validità (patente, carta d'identità, passaporto, porto d'armi), può recarsi direttamente presso l’ufficio a cui l’istanza è rivolta (Regione, Provincia, Camera di Commercio, Motorizzazione Civile, Ufficio Imposte Dirette, ecc.) e firmare di fronte al dipendente addetto, senza più passare attraverso gli uffici comunali.
In caso di invio per posta o consegna tramite terzi occorre allegare all’istanza fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Va infine ricordato, sebbene non si tratti ormai di una novità, che la firma da apporre in calce alle domande di partecipazione a concorsi o selezioni per l’assunzione nelle PP.AA. non è più soggetta ad autenticazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà serve per dichiarare, sotto la propria responsabilità, quei fatti, stati e qualità personali a conoscenza dell’interessato, che non rientrano tra le posizioni autocertificabili D.P.R. 445/2000 del 28-12-2000
Si differenzia dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in quanto non sostituisce un certificato, bensì un atto di notorietà, che appartiene alla categoria delle verbalizzazioni.
Fino ad un recente passato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà andava resa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, cancelliere, funzionario incaricato dal Sindaco), il quale procedeva contestualmente all’autenticazione della firma del dichiarante.
Tale procedura è stata eliminata nella quasi totalità dei casi. Si possono quindi distinguere tre ipotesi:
Quando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata insieme o comunque in seguito ad una domanda rivolta alla P.A, il cittadino deve semplicemente firmare davanti al dipendente addetto
Se la domanda e la contestuale dichiarazione sono presentate tramite un’altra persona o inviate per posta o per fax, occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità di chi ha firmato l’una e l’altra.
Nei rari casi in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa in forma autonoma, senza essere collegata ad un’istanza, è ancora richiesta l’autenticazione della firma da parte di un pubblico ufficio.
Lunedì: 8.30 / 13.30 - 16.00 / 17.00
Martedì: 8.30 / 13.30
Mercoledì: 8.30 / 13.30
Giovedì: 8.30 / 13.30
Venerdì: 8.30 / 13.30
Sabato: 9.30 / 11.30
L’URP sarà aperto al mattino da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per rispondere alla forte affluenza di pubblico riscontrata dal servizio nella prima mattinata.
Si potranno effettuare segnalazioni e reclami anche attraverso l’indirizzo
mail: urp@comune.acquiterme.al.it urp@comune.acquiterme.al.it - Tel. 0144/770307
Per evitare blocchi futuri si invita a non allegare alla comunicazione documenti di dimensioni eccessive.
Il contenuto non deve superare i 10MB, allegati compresi.
GARE D'APPALTO TELEMATICHE -
Il Comune di Acqui Terme anche in qualità di Centrale Unica di Committenza (CUC dell’Acquese) sta provvedendo al passaggio delle gare d'appalto in modalita' telematica, cosi' come previsto dal Codice dei Contratti.
Per un certo periodo convivranno le due modalita' di gara (telematica e non) e pertanto si invitano gli utenti ed in particolare gli operatori economici a prestare particolare attenzione nel consultare le voci della sezione dedicata ai bandi di gara (Comune di Acqui Terme e CUC dell’Acquese).
La lista degli eventi si aggiorna giornalmente ed in tempo reale . Rimangono visibili gli eventi passati iniziati e non ancora terminati.