Esercizi commerciali

Articolo 81

Classificazione degli esercizi commerciali

L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10/10/1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall’articolo 4 del D. Lgs. 114/98 e confermata dalla L.R. 28/99 e recepita nella normativa di adeguamento del Piano Regolatore Generale sopra richiamata, per una più agevole e coordinata lettura.
Si rimanda, per quanto non riportato, ai testi normativi citati:
esercizi di vicinato: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.; medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 250 mq. e fino a 2.500 mq.; grandi strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq.; centro commerciale: struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione ad uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio, fatta salva la deroga di cui all’articolo 7, comma 2, della D.C.R. n. 563 – 13414.
Nel centro commerciale sono ammesse solo le tipologie distributive consentite nella tabella di compatibilità territoriale di sviluppo, così come prevista all’articolo 17 delle disposizioni regionali, considerando la stessa zona di insediamento commerciale.

Articolo 82

Requisiti per l’esercizio del commercio
Il commercio al dettaglio disciplinato dal D. Lgs. 114/98 è articolato in due settori: alimentare e non alimentare.
Per l’esercizio dell’attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 114/98.
Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo La perdita dei requisiti suddetti nel corso di svolgimento dell’attività comporta la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’esercizio di vicinato.
Ai fini delle necessarie verifiche di accertamento del rispetto del comma precedente, si precisa quanto segue:
Requisiti morali:
nelle imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere da chi le rappresenta in Italia; la condanna per i reati indicati all’art. 5 del D. Lgs. 114/98, emessa con la annotazione di “non menzione”, è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale; l’attestazione dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione; l’applicazione della pena su richiesta dell’imputato (patteggiamento) per i reati indicati dall’art. 5 del D. Lgs. 114/98, è comunque ostativa all’esercizio dell’attività commerciale.
Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto del patteggiamento, rispettivamente entro cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare estinto, e, pertanto, non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione.
Ai fini dell’esercizio dell’attività commerciale, l’effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione; l’accertamento dei requisiti morali per l’esercizio del commercio viene fatto d’ufficio dal Comune, richiedendo il certificato generale al Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica; una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire un’attività commerciale, ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.

Requisiti professionali:
può esercitare l’attività di commercio di generi alimentari:

a) chi abbia frequentato con esito positivo gli appositi corsi istituiti o riconosciuti dalla Regione;

b) chi abbia frequentato con esito positivo gli appositi corsi riconosciuti da altre regioni ex D. Lgs. 114/98;

c) chi sia stato iscritto dal R.E.C. nell’ultimo quinquennio per i gruppi merceologici riferiti al commercio di generi alimentari;

d) chi, pur non avendo ottenuto l’iscrizione al R.E.C., avesse comunque superato con esito favorevole le prove di idoneità già previste per l’iscrizione al R.E.C.;

e) chi abbia acquisito il requisito della cosiddetta “pratica commerciale”; per l’accertamento di questo requisiti si terrà conto delle seguenti indicazioni:
i due anni di esercizio della pratica commerciale previsti per il riconoscimento del requisito, possono anche essere stati maturati con attività non continuativa, es. attività stagionale, ecc., purché opportunamente documentata.

La pratica commerciale può inoltre essere ritenuta valida anche se acquisita presso imprese che esercitano attività stagionale, a condizione che si dimostri che si è operato per periodi di tempo pari complessivamente a 24 mesi o 730 giorni; sono da ritenere compresi coloro che hanno svolto un’attività di vendita come conseguenza di un’attività produttiva; possono pertanto essere ricompresi gli industriali, gli artigiani, i produttori agricoli; non sono da ritenere comprese le attività di servizio né l’attività di vendita svolta nell’ambito della attività della somministrazione (art. 5, comma 4, L. 287/91); si ritiene che abbiano esercitato in proprio non solo i titolari di ditta individuale, ma anche coloro che sono stati soci legali rappresentanti di una delle società previste dal codice civile.
Il regolare esercizio dell’attività verrà accertato acquisendo la visura dal Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e verificando l’effettivo esercizio dell’attività attraverso la regolare iscrizione all’INPS o all’INAIL; fornisce requisito professionale anche la dipendenza qualificata di addetto alla vendita o all’amministrazione presso ditte industriali – artigiane, ecc. Sarà verificato che il medesimo sia “qualificato”, secondo quanto prevede il relativo contratto collettivo di lavoro di categoria; non possono considerarsi qualificati gli apprendisti e coloro che hanno maturato l’esperienza professionale con un contratto di formazione – lavoro.
L’interessato può autocertificare questi requisiti, ma d’ufficio verrà comunque acquisita fotocopia del libretto di lavoro o di alcune buste paga per gli eventuali controlli; costituisce infine requisito la pratica in qualità di familiare coadiutore, acquisita presso le tipologie di imprese prima indicate.
Questo tipo di pratica è verificata attraverso l’iscrizione agli appositi elenchi; si considera in possesso del requisito professionale anche l’agente o rappresentante di commercio nel settore alimentare: in questo caso, oltre alle risultanze del Registro delle Imprese, sarà verificata la regolare iscrizione del medesimo al Ruolo Agenti presso la C.C.I.A.A.
Non sono ritenuti idonei, ai fini dell’accertamento dei requisiti, i titoli di studio.

Articolo 83

Pubblicità dei prezzi

Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l’uso del mezzo ritenuto più idoneo dall’esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all’utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l’effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta.

Articolo 84

Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato
Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione e non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
Si fa servizio di somministrazione se vengono predisposte liste o “menù”, dei prodotti offerti, con relativi prezzi, se vengono raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche, scaffe murali e simili.
Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell’esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l’uso.

Articolo 85

Ispezioni

Gli organi di vigilanza del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno facoltà di accedere agli esercizi commerciali per effettuare i necessari controlli.
Agli eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell’attività a seguito del riscontro di infrazioni delle normative di settore, si accompagna l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

Articolo 86

Sanzioni e revoche

Fatte salve le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, l’inosservanza delle disposizioni convenute nel presente atto è punita con una sanzione amministrativa graduata da un minimo di 150.000 ad un massimo di 900.000 lire, di cui agli articoli dal 106 al 110 del T.U.L.C.P. 383/34 non abrogati dalla legge 142/90, con la procedura di cui alla legge 689/81 e s.m.i. In caso di particolare gravità o recidiva, si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, del D. Lgs. 114/98.
Organo competente a comunicare la sospensione dell’attività di vendita è il responsabile del procedimento.

Articolo 87

Revoca delle autorizzazioni commerciali e delle autorizzazioni/concessioni edilizi

Le autorizzazioni per l’esercizio di attività commerciale in sede fissa sono revocate qualora non sia rispettate:

a) le norme contenute nella presente disciplina;

b) le norme contenute nei regolamenti di igiene e di sanità;

c) le indicazioni normative e cartografiche del P.R.G.C., fatte salve le condizioni specifiche disciplinate nei precedenti articoli;

d) ogni altra prescrizione pertinente le autorizzazioni contenuta in dispositivi legislativi sovraordinati.

La revoca dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del contenuto dell’articolo 6 della L.R. 28/99, comporta la chiusura dell’esercizio. La revoca o la decadenza dell’autorizzazione commerciale determinano l’annullamento o la modifica dell’autorizzazione urbanistica regionale come previsto nella L.R. 56/77 e s.m.i.
Successivamente, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., si dovrà procedere agli eventuali provvedimenti di annullamento delle autorizzazioni/concessioni edilizie.
Le indicazioni del presente articolo si applicano per tutte le tipologie di esercizi commerciali, così come indicati nell’articolo 3 del presente atto. Per tutto quanto non espresso nel presente atto si fa riferimento al D. Lgs. 114/98, alla Legge Regione Piemonte 28/99 e alle successive disposizioni regionali adottate dal Consiglio e dalla Giunta.

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