Modalità di pagamento – Polizia Locale

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

PREAVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

L’infrazione può essere estinta entro 5 giorni dalla data di accertamento mediante versamento sul c/c postale n° 92096973 servendosi del bollettino allegato al Preavviso di Accertamento oppure con bollettino intestato a COMUNE DI ACQUI TERME – AVVISI DI CONTRAVVENZIONE NON NOTIFICATI, indicando nella causale di versamento:

  1. il numero di protocollo del preavviso d’accertamento.
  2. la data di infrazione
  3. la targa del veicolo.

L’infrazione può essere estinta entro 5 giorni dalla data di accertamento mediante bonifico bancario – codice IBAN COMUNALE (IT 88 U 01030 47941 000001195870) indicando OBBLIGATORIAMENTE nella causale di versamento il codice che si trova nel retro del Preavviso di Accertamento nella parte delle “avvertenze”.

Il mancato pagamento del preavviso d’accertamento entro il termine predetto comporterà la spedizione tramite raccomandata giudiziaria del verbale di contestazione riferito alla violazione, in questo caso oltre all’importo della violazione saranno addebitate le spese di accertamento e di notificazione.

INFORMAZIONI PER IL  PAGAMENTO DELLA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Chi riceve un verbale dalla Polizia Locale può rivolgersi, per chiarimenti ed informazioni, al Front Office della Polizia Locale, in Piazza Don Dolermo n.4, dal lunedi al sabato dalle 7:30 alle 12:00.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (dal 6° al 60° giorno dalla notifica del verbale)

Tutte le sanzioni previste dal Codice della Strada variano da un importo minimo ad un importo massimo.

Il Codice della Strada prevede, salvo alcuni casi, la possibilità di estinguere la violazione con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, a condizione che il pagamento avvenga entro il termine tassativo di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale (art. 202 C.d.S.)

In caso di mancato pagamento nei termini, ovvero dal 61° giorno, il verbale costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione a ruolo della sanzione, nei tempi e modi di legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) oltre alle maggiorazioni e le spese di notifica e procedimento.

Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione della somma dovuta. In tale caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione del debito e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell’art. 203, comma 3 del codice e l’acconto fornito.

Il proprietario del veicolo ed il trasgressore sono obbligati in solido per il pagamento della somma dovuta (art. 196 C.d.S.) 

PAGAMENTO CON LO SCONTO DEL 30% (entro 5 giorni dalla notifica del verbale)

A seguito delle modifiche al Codice della Strada introdotte dal cosiddetto “Decreto del Fare” è possibile beneficiare di una riduzione del 30% sull’importo delle sanzioni pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada (da calcolare sull’importo della sanzione e non anche sulle spese di notifica e procedimento che vanno pagate per intero). 

Per poter usufruire dello sconto è necessario che il pagamento sia effettuato entro 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

CALCOLO DEI 5 GIORNI

  1. Per i verbali notificati a domicilio il calcolo inizia dal giorno successivo a quello della notifica. Nel computo dei giorni vanno compresi i festivi, il sabato e la domenica. Solo se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (Circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2012).
  2. In caso di notifica del verbale tramite il servizio postale, con emissione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) per assenza del destinatario e delle altre persone abilitate a ricevere l’atto, il termine decorre trascorsi 10 giorni dalla data di spedizione della CAD, sempreché l’interessato non ritiri l’atto presso l’ufficio postale prima del termine di 10 giorni dalla compiuta giacenza. (Circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2012).
  3. In caso di notificazione tramite messo/notificatore con la procedura di cui all’art. 140 del c.p.c. (deposito presso la casa comunale) i 5 giorni decorrono trascorsi i 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata di avviso (attenzione fa fede la data riportata sulla lettera) o dalla data di ritiro del plico se anteriore. (Circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/6399/13/101/20/21/1 del 19/08/2012).
  4. Se il pagamento è eseguito tramite bonifico bancario l’interessato dovrà verificare che l’accredito effettivo sul conto corrente del destinatario (Comune) abbia valuta entro il 7° giorno dalla data di notificazione ( Circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/2734/15/127/34 del 15/04/2016) 

ATTENZIONE il pagamento dell’importo scontato oltre il termine di 5 giorni non ha valore ai fini dell’estinzione dell’obbligazione. In tale caso la somma da iscrive a ruolo è pari alla differenza tra la metà del massimo edittale (circa il doppio del verbale) e la somma versata.

PAGAMENTO IN MISURA MAGGIORE AL DOVUTO

Nel caso in cui fosse stata pagata erroneamente pagata più volte la stessa contravvenzione, il proprietario del veicolo può fare richiesta di rimborso della somma versata in eccesso, allegando documentazione attestante i versamenti.


MODALITA’ PER IL RICORSO AL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) – Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il trasgressore o I’obbligato in solido possono proporre entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notifica, ricorso al Prefetto di Alessandria, con atto da presentarsi o da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a questo Comando di Polizia Municipale. Al ricorso possono essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere inoltre richiesta l’audizione personale alla medesima autorità. Il ricorso può essere presentato direttamente il Prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Provvedimenti del Prefetto (art. 204 C.d.S.) – Il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione più eventuali spese. La medesima autorità, qualora non ritenga fondato l’accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.) – Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, nel termine di 30 giorni e qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme.

Titolo esecutivo (art. 203 C.d.S.) – Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre che per spese di procedimento, eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.

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