Accesso Civico

L’istituto dell’Accesso civico,  previsto dall’art.  5 del D. L gs 33/13 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016,  rappresenta  uno strumento di partecipazione dei cittadini alla “cosa pubblica”e di controllo cd. diffuso che valorizza la propensione degli stessi alla cittadinanza attiva.

Esso  riconosce a chiunque:

  1. il diritto di richiedere,  senza indicare motivazioni,  ad una Pubblica Amministrazione, documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”); Scarica modulo

  2. il diritto di chiunque,  senza indicare motivazioni,  di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria  ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis ( ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”), c.d. FOIA ( Freedom of Information act) con delibera n. 1309/2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.
    Al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull’accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l’A.N.AC. e nell’esercizio della sua funzione generale di “coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi” (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la Circolare FOIA n. 2/2017. Una volta che l’istanza di accesso sia stata acquisita dall’amministrazione (cioè protocollata in ingresso), è necessario che la stessa venga tempestivamente inoltrata all’ufficio che detiene i dati o documenti richiesti in quanto  ai sensi dell’art. 5, co. 6, del D.lgs.33/2013: “Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.”
    Scarica modulo

ACCESSO AGLI ATTI ex L. 241/90 ess. mm. e i

L’accesso agli atti e ai documenti amministrativi , definito come funzionale “alla tutela degli interessi individuali di un soggetto”, si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ovvero: ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 (come modificato ed  integrato dalla legge 15/2005), è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse. 

E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90, ed esercitare, così, le facoltà partecipative e oppositive nel procedimento:

. per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna,  regolamento, ecc.

 per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una    Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;

  • sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
  • acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
  • conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
  • conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

Scarica il modulo compilabile


Le richieste di accesso possono essere spedite tramite:

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza del Comune di Acqui  Terme è il Segretario Generale , dr Gian Franco Comaschi  nominato con Decreto del Sindaco n. 11 del 14/9/2017.

Recapiti del Segretario:  Piazza Levi 12, 15011 Acqui Terme  Tel 0144/770312 – e.mail segretario@comuneacqui.com

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del titolare destinatario della richiesta di accesso è il Segretario Generale , dr Gian Franco Comaschi.

Recapiti del Segretario:  Piazza Levi 12, 15011 Acqui Terme  Tel 0144/770312 – e.mail segretario@comuneacqui.com


REGISTRO ACCESSO ATTI

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